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Omicidio stradale è legge: pene fino a 18 anni, patente revocata e arresto per camionisti brilli

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Ora è veramente ufficiale: l’omicidio stradale è legge. Il decreto che lo contiene, infatti, ha ottenuto il via libera del parlamento anche grazie alla fiducia posta dal governo. Di fatto la nuova normativa istituisce un nuovo reato punito con una pena che, con l’effetto di alcune aggravanti, può arrivare anche a 18 anni di reclusione. La revoca della patente – con durate variabili a seconda dei casi – c’è sempre e comunque, mentre l’arresto è previsto soltanto quando a provocare l’omicidio stradale sia stato un automobilista più che alticcio (con tasso sopra gli 1,5 g/l) o un camionista brillo (con tasso sopra gli 0,8 g/l). Ma procediamo con ordine.

– In generale chiunque provochi per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da 2 a 7 anni. Ma questa in fondo è la situazione attualmente esistente.
– La prima novità riguarda invece l’ipotesi in cui il conducente del veicolo che provoca la morte di una persona era in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope: in questo caso la pena detentiva passa da 8 a 12 anni.
– Se invece lo stato di ebbrezza è meno grave, nel senso che il tasso alcolemico è superiore a 0,8 g/l senza arrivare a 1,5 g/l allora la reclusione va da 5 a 10 anni.
– Questo in generale, perché se il conducente in questione è un conducente professionale, compreso quindi un autista di mezzi pesanti per i quali il tasso alcolemico consentito è zero, allora per ottenere la pena massima da 8 a 12 anni è sufficiente andare oltre lo 0,8 g/l.

ALTRE AGGRAVANTI OLTRE ALL’ALCOL
– La guida in stato di ebbrezza però non è l’unica aggravante. La reclusione da 5 a 10 anni è anche inflitta a chi provochi la morte di una persona:
1) procedendo in un centro urbano a una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, oppure su strade extraurbane a una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita;
2) attraversando un’intersezione con il semaforo rosso oppure circolando contromano;
3) effettuando un’inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o eseguendo un sorpasso in prossimità di un attraversamento pedonale o di linea continua.

– Ulteriore ipotesi aggravante è la guida senza patente di guida o con patente sospesa o revocata, oppure la mancata copertura assicurativa, sempre che il veicolo sia di proprietà dello stesso conducente che ha provocato l’incidente.

– Aggravante maggiore, in grado di aumentare la pena da un terzo a due terzi e di non renderla comunque inferiore ai 5 anni di reclusione, è la fuga di colui che ha provocato l’incidente mortale.

– Aggravante massima è quella prevista quando il conducente provochi la morte di più persone o la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone, in quanto si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo e comunque fino a un massimo di 18 anni.

Unica attenuante, invece, è il concorso di colpa in grado di diminuire la pena fino alla metà.

LESIONI PERSONALI, GRAVI E GRAVISSIME
– Stesso criterio per le lesioni personali derivanti da incidente: se tale evento è la conseguenza di una violazione delle norme di circolazione stradale la pena reclusiva va da 3 mesi a un anno per le lesioni gravi e da 1 a 3 anni per quelle gravissime.

– Se il conducente era in stato di ebbrezza (sopra gli 1,5 g/l) o sotto effetto di droghe la reclusione va da 3 a 5 anni per le lesioni gravi e da 4 a 7 anni per le lesioni gravissime. Stessa pena per il conducente di camion che supera il tasso alcolemico di 0,8 g/l. Se invece a superare il tasso alcolemico di 0,8 g/l sono normali autisti o se l’incidente è causato da manovre pericolose scatta la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime.

– In caso di lesioni personali, il conducente che si dà alla fuga vedrà aumentata la pena da un terzo a due terzi e comunque non la vedrà mai andare sotto i 3 anni.

PATENTE SEMPRE REVOCATA
Alla condanna o al patteggiamento per omicidio o lesioni stradali consegue automaticamente la revoca della patente. L’interessato non può conseguire una nuova patente prima di un lasso di tempo più o meno lungo a seconda della gravità del caso. In quello di omicidio stradale in stato di ebbrezza grave o ebbrezza media la revoca è di 15 anni. Scende a 10 anni nel caso di omicidio stradale provocato da guida pericolosa, mentre in tutti gli altri casi, anche di lesioni con semplice colpa, la revoca è di 5 anni.

Fanno eccezione gli autisti stranieri ai quali non viene revocata la patente, ma vengono colpiti da un’inibizione alla guida sul territorio italiano per un periodo di tempo corrispondente alla durata della revoca per il conducente italiano.

ARRESTO NEI CASI PIU’ GRAVI
Oltre al raddoppio dei termini di prescrizione, il nuovo reato di omicidio stradale determina l’arresto obbligatorio in flagranza nel caso più grave di guida in stato di ebbrezza sopra gli 1,5 g/l. L’arresto dei conducenti di camion scatta invece quando, a seguito dell’incidente, il tasso alcolemico supera gli 0,8 g/l. Negli altri casi l’arresto è facoltativo, mentre è in ogni caso escluso per chi causa lesioni e si ferma a soccorrere feriti. Il pm, inoltre, potrà chiedere per una sola volta di prorogare le indagini preliminari.

PRELIEVI FORZOSI A CHI SI RIFIUTA
Il giudice può ordinare (anche d’ufficio e senza ordine scritto) un prelievo coattivo a chi si rifiuta di sottoporsi al test per alcol e droga. Nei casi urgenti e se il ritardo rischia di pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo può essere disposto anche dal pm.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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