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Pagamento delle multe ridotto del 30%: le risposte a tutte le domande

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È in vigore dallo scorso 21 agosto la normativa che consente di vedersi ridotta del 30% la sanzione pecuniaria per violazione del codice della strada pagando entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale. Molto opportunamentela Polizia Stradaleha chiarito tutta una serie di zone grigie che passiamo definitivamente in rassegna.

Cosa dice la legge?
La legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, apparso sulla Gazzetta Ufficiale del 20.08.2013, n. 194, consente di ridurre del 30% le sanzioni amministrative per molte violazioni del Codice della Strada.

Chi può beneficiare della riduzione?
Il trasgressore, il proprietario del veicolo o qualsiasi altro obbligato in solido. Ma va anche precisato che potrà goderne chi, a partire dal 21 agosto, ha ricevuto un verbale seppure riferito a una violazione commessa prima dall’entrata in vigore della legge.

Come si può usufruire della riduzione?
È sufficiente pagare la sanzione entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale per violazioni che prevedono il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. Sul verbale sarà chiaramente indicato se il pagamento in forma ridotta è ammesso e l’importo che dovrà essere versato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

Per quali violazioni è applicabile?
Alla maggior parte delle violazioni previste dal Codice della Strada, comprese quelle riportate nell’art.195, comma 2-bis C.d.S., per le quali la sanzione pecuniarie ridotta è aumentata di un terzo se l’infrazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Al contrario la riduzione è esclusa per:
– violazioni per le quali non è consentito il pagamento in misura ridotta;
– violazioni di natura penale, come la guida in stato di ebbrezza;
– violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo (non è compresa la confisca, eventuale, prevista dall’art. 193, c.4, C.d.S: mancanza di assicurazione);
– violazioni per cui è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
In ogni caso viene scongiurato il rischio di sbagliarsi, in quanto sul verbale verrà specificata la possibilità di pagare in forma ridotta e l’importo che dovrà essere versato entro 5 giorni. Inoltre, saranno fornite le indicazioni per effettuare il pagamento secondo le modalità di gestione adottate da ciascun organo di polizia.
Chi intende proporre ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, non deve effettuare il pagamento della sanzione. 

Come si calcolano i 5 giorni?
Il termine di 5 giorni decorre dal giorno successivo la contestazione su strada o dalla notificazione del verbale e, se cade in giorno festivo, diventa il primo giorno feriale successivo.
Nei casi di notificazione successiva, però, il termine di decorrenza dei 5 giorni varia a secondo delle modalità di notifica adottate (attraverso il servizio postale, direttamente nelle mani dell’interessato, per compiuta giacenza, ecc.); nei casi dubbi è sempre buona regola contattare e chiedere, prima del pagamento, conferma all’organo di polizia stradale che ha redatto il verbale.
Per esempio, nel caso di notificazione del verbale attraverso il servizio postale con emissione della comunicazione di avvenuto deposito per assenza del destinatario: se il ritiro del verbale presso l’ufficio postale avviene entro i primi 10 giorni dal ricevimento della cartolina, il termine decorre dal giorno successivo, se invece viene ritirato successivamente si dovranno calcolare a scalare i 5 giorni dall’undicesimo giorno dal ricevimento.
Così per esempio ricevuta la cartolina il 1 settembre: ritirato il verbale in posta il 4 settembre: si avrà diritto al pagamento con la riduzione al 30% fino al 9 settembre; se ritirato il 12 settembre si avrà diritto fino al 16 settembre, se ritirato il 17 settembre si perde il diritto alla riduzione e si dovrà pagare l’importo previsto in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione.§
Nel caso il pagamento sia effettuato oltre il termine di 5 giorni, o in misura inferiore a quella prevista, l’obbligazione non si considera estinta, la somma versata è trattenuta come acconto e, se non sarà effettuato il pagamento in misura ridotta senza sconto entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, sarà iscritta a ruolo una somma pari alla differenza tra la metà del massimo della sanzione edittale (più le spese di procedimento) e l’acconto versato. 

Come si paga in maniera ridotta?
Per i verbali redatti dalla Polizia Stradale sia nei casi di contestazione immediata, sia nei casi di successiva notificazione di un’infrazione,la Polizia Stradale, insieme al verbale consegnerà delle istruzioni integrative che forniscono tutti i seguenti elementi utili per poter pagare la somma in forma ulteriormente ridotta indicata all’interno del verbale stesso. Per la precisione il pagamento si può effettuare:
– mediante versamento in contanti pressola Sezione Polizia Stradaleindicata nella parte superiore del verbale;
– mediante versamento all’ufficio postale utilizzando esclusivamente un bollettino di tipo “bianco” (mod. 123)
– mediante pagamento on line sul conto corrente della Sezione Polizia Stradale (e NON sul ccp 5744) tramite il portale www.poste.it all’apposita sezione “Bancoposta Online – Bollettini” – Multe Polstrada.
– direttamente nelle mani dell’agente accertatore per i casi previsti dagli artt. 202 e 207 CDS, vale a dire per le violazioni commesse da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell’esercizio dell’attività di autotrasporto e per il conducente di un veicolo immatricolato all’estero o munito di targa EE.

Per i verbali TUTOR contestati dal Centro Nazionale Accertamento Infrazioni (CNAI) il pagamento potrà essere effettuato:
– con versamento postale utilizzando esclusivamente un bollettino “bianco” (mod. 123) al numero di conto corrente postale n. 1014381568 intestato a: MINISTERO DELL’INTERNO – CNAI INCASSO SANZIONI IN FORMA SCONTATA;
mediante bonifico bancario (codice IBAN: IT 35 D 07601 03200 001014381568 intestato a: MINISTERO DELL’INTERNO – CNAI – INCASSO SANZIONI IN FORMA SCONTATA)

In ogni caso dovranno essere obbligatoriamente riportati i seguenti dati:
– l’importo scontato dovuto;
– il numero di conto corrente postale della Sezione Polizia Stradale di cui all’intestazione del verbale e individuabile nella colonna a destra “documenti” della presente pagina;
– nel campo causale il numero e la data del verbale, la targa del veicolo (ATTENZIONE: non va inserito il “codice obbligazione”), gli articoli e i comma delle violazioni per i quali si intende effettuare il pagamento in misura scontata;
– i dati (nome e cognome) del destinatario della notifica.

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