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Passa alla Camera la legge di Stabilità: dal 1° gennaio (tra le critiche) cambia l’autotrasporto

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307 voti favorevoli e 116 i contrari. Passa anche alla Camera con questi numeri la legge di Stabilità. Adesso manca soltanto la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ma essenzialmente il suo percorso si è concluso. Cosi, anche l’intero pacchetto di riscrittura dell’art. 83 bis, insieme alle altre normative di interesse dell’autotrasporto diventano definitivamente legge. Ciò significa essenzialmente una cosa: dal 1° gennaio ci saranno tantissime novità che riguardano il settore. Ripercorriamole brevemente in carrellata, per entrare successivamente sul dettaglio delle singole disposizioni.

Innanzi tutto, la parte economica. Viene scongiurato il taglio del 15% dei rimborsi sulle accise, grazie essenzialmente all’esclusione dal beneficio dei veicoli più inquinanti (euro 0 e inferiori). In più, anche i 250 milioni di fondi (almeno il 20% da utilizzare per aggregazioni e ristrutturazioni aziendali) che lo Stato stanzia per il settore diventano strutturali, ragion per cui non dovranno più essere ricontrattati ogni anno.  

Veniamo alla parte normativa:

– vengono ampliate le definizioni di vettore, committente e sub vettore (art.1, comma 247, lett. a). In particolare nella figura del vettore rientra anche l’azienda associata a cooperativa.

– viene limitata la subvezione a un solo passaggio. E questo è veramente un cambiamento radicale, che dovrebbe accorciare la filiera;

– si cancella la scheda di trasporto;

– si introduce nella libera contrattazione delle parti finalizzata a fissare il prezzo del trasporto, l’obbligo di tener conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale;

– prima di intraprendere una controversia in materia di contratto di trasporto e di sub trasporto (fatta eccezione per l’azione diretta), è obbligatorio esperire un tentativo di negoziazione assistita da uno o più avvocati o, se previsto dalle parti, con la mediazione delle associazioni di categoria;

– le vecchie tabelle pubblicate dal ministero per il calcolo dei costi minimi continuano a vivere, ma soltanto come valori indicativi di riferimento per i costi di esercizio;

– la capacità finanziaria può essere dimostrata per i primi due anni anche tramite un’assicurazione di responsabilità professionale.

Va comunque detto che molte associazioni di categoria si sono dette fortemente critiche. Tra queste Confartigianato Trasporti, il cui presidente, Amedeo Genedani, ha parlato di «scelta nefasta e ideologica», che mira a «estirpare, riducendolo, a mera prestazione di mano d’opera, l’autotrasportatore artigiano». La stessa associazione lamenta che sia stata vanificata l’azione diretta, ma soprattutto che non si sia voluto vincolare «l’autonomia negoziale delle parti» ai principi superiori difesi dalla Costituzione come il rispetto della sicurezza. Se a tutto ciò si aggiunge il mancato riconoscimento della “terzietà del giudice” e di quello di “eguaglianza” di fronte alla legge, secondo Genedani si arriva alla conclusione che si tratta di una riforma che, «per diversi aspetti, non è aderente alla Costituzione Repubblicana Italiana».

Allegati

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Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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