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Pneumatico perso sulla strada e non segnalato: la colpa del successivo incidente è dell’autista

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un camionista ritenuto penalmente responsabile di un incidente stradale mortale, causato dalla presenza sulla carreggiata della carcassa di uno pneumatico esploso dal suo mezzo. La responsabilità dell’imputato non è stata ricondotta allo scoppio in sé della gomma, ma alla mancata segnalazione del pericolo agli altri utenti della strada

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Non succede spesso – per fortuna – ma a volte può capitare che a un veicolo pesante scoppi una gomma, che questo pneumatico finisca sulla carreggiata e che, non avendo il conducente segnalato l’ostacolo, la gomma possa provocare un incidente mortale.

In questo sfortunatissimo caso chi è il responsabile? Ebbene, la Corte di Cassazione (IV sezione penale, sentenza 1° ottobre 2024, n. 36461) ha deciso che è l’autista del camion penalmente responsabile dell’incidente. E questo non tanto per lo scoppio in sé della gomma, evento del tutto fortuito, bensì per la successiva omissione delle cautele dovute, in particolare la mancata segnalazione del pericolo agli altri utenti della strada.

IL FATTO

Durante la marcia in autostrada, un semirimorchio di un mezzo pesante perdeva uno pneumatico dell’asse centrale sinistro. La carcassa restava al centro della carreggiata, ma il conducente del Tir si allontanava dal luogo senza adottare misure immediate per garantire la sicurezza della circolazione, omettendo in particolare di esporre il segnale triangolare mobile di pericolo.

Poco dopo, un altro autocarro sopraggiungeva a velocità non adeguata al tratto stradale e con insufficiente distanza di sicurezza. Accortosi in ritardo del rallentamento dei mezzi che lo precedevano a causa dell’ostacolo, frenava bruscamente, ma senza riuscire ad evitare l’impatto con una Fiat Punto. L’auto finiva contro la barriera di protezione e successivamente contro un mezzo dei Vigili del Fuoco e il passeggero della vettura moriva sul colpo per la gravità delle lesioni.

LA TESI DIFENSIVA

Davanti alla Corte Suprema, adita dal conducente del camion dopo la condanna nei gradi di merito, la difesa aveva sostenuto che la sentenza di appello fosse illogica e contraddittoria nell’individuare la condotta doverosa omessa. Secondo il ricorrente, non era chiaro se l’obbligo violato consistesse nella rimozione materiale dei resti dello pneumatico o nella loro segnalazione.

In ogni caso, entrambe le condotte sarebbero state comunque inesigibili, poiché avrebbero imposto al camionista di muoversi a piedi su una carreggiata autostradale a tre corsie, esponendolo quindi a grave pericolo personale. Queste argomentazioni non sarebbero state – per la difesa – adeguatamente valutate dai giudici di merito.

LA DECISIONE

Gli Ermellini hanno però ritenuto il ricorso infondato, chiarendo che la regola cautelare violata era specificamente quella prevista dall’art. 162 del Codice della Strada, ovvero l’obbligo di segnalare il pericolo mediante l’esposizione del triangolo mobile. Non era dunque centrale la rimozione dei residui dello pneumatico, bensì la mancata segnalazione tempestiva dell’ostacolo.

Inoltre la Cassazione ha escluso l’inesigibilità della condotta richiesta, affermando che il segnale di pericolo avrebbe potuto essere collocato anche sul margine destro della carreggiata, senza così mettere a rischio l’incolumità del conducente e consentendo ai veicoli sopraggiungenti di percepire per tempo la situazione di pericolo e di rallentare. L’omissione di tale condotta è stata individuata come antecedente causale dell’evento mortale.

In altre parole, secondo la Corte, la presenza dello pneumatico sulla carreggiata ha costituito il fattore causale originario di rischio. Le eventuali condotte colpose degli altri conducenti (velocità eccessiva o mancato rispetto della distanza di sicurezza), pur concorrendo all’evento, non possono essere considerate cause sopravvenute autonome e sufficienti a interrompere il nesso causale, poiché rientrano nell’ambito della prevedibilità. Infatti, solo una causa sopravvenuta del tutto indipendente, eccezionale e imprevedibile può interrompere il nesso di causalità. In questo caso, invece, le diverse condotte colpose sono legate da un rapporto di interdipendenza e concorrono tutte alla produzione dell’evento.

LE CONSEGUENZE

Sulla base di questi argomenti il ricorso è stato dunque rigettato e la condanna confermata, con conseguente obbligo per il conducente di pagare le spese processuali.

La sentenza ribadisce in questo modo il ruolo centrale degli obblighi di segnalazione del pericolo nella circolazione stradale e la responsabilità del conducente che, omettendoli, crea un rischio causalmente rilevante per eventi anche gravissimi.

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