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Prova di consegna merce: basta l’affidamento al vettore

La Cassazione ha accolto il ricorso di una società fornitrice che si era vista negare l’ammissione al passivo fallimentare del cliente per mancata prova della consegna. Nella vendita con trasporto, secondo la Corte, la prova consegna merce è infatti soddisfatta nel momento in cui i beni vengono affidati al vettore, senza necessità di dimostrarne l’arrivo a destinazione

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Cosa succede quando l’acquirente di una vendita commerciale che prevede il trasporto dei beni fallisce? Per il fornitore il rischio è di restare a becco asciutto e, in questo senso, la prova consegna merce diventa un elemento cruciale.

A fare chiarezza ci ha pensato un’ordinanza della Corte di Cassazione fissando un importante paletto sulla base dell’art. 1510 del Codice civile: il venditore adempie al suo obbligo di consegna nel momento in cui affida i beni al vettore.

Vediamo come il giudice è giunto a questa conclusione.

IL FATTO

Una società spagnola, fornitrice di materiale industriale, aveva venduto una grande quantità di merce a un’azienda italiana, per un valore superiore ai 3 milioni di euro. Successivamente, però, la società acquirente veniva dichiarata fallita. Il fornitore presentava perciò domanda di ammissione al passivo per recuperare il proprio credito. La domanda veniva tuttavia rigettata sia dal Giudice Delegato che, in sede di opposizione, dal Tribunale. Questo perché le prove fornite, principalmente fatture e bolle di carico attestanti la consegna della merce a un terminal in Spagna, non erano state ritenute sufficienti a dimostrare l’effettivo conferimento dei beni alla società poi fallita in Italia.

In particolare, il Tribunale aveva sostenuto che le fatture, essendo atti unilaterali, non fossero di per sé opponibili al curatore fallimentare (che agisce come terzo). Inoltre, le bolle di carico dimostravano solo la presa in consegna da parte del vettore in Spagna, ma non l’arrivo e la ricezione della merce da parte dell’acquirente.

    La società spagnola ha quindi presentato ricorso in Cassazione, lamentando, tra le altre cose, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1510, 2° comma, del Codice civile. Secondo la ricorrente, il Tribunale aveva sbagliato nel non considerare che l’obbligo del venditore si esaurisce con la consegna della merce al vettore, momento in cui la proprietà e i rischi passano all’acquirente.

    LA DECISIONE

    In effetti questa motivazione è stata ritenuta corretta dalla Corte Suprema, che ha così ribaltato la versione del Tribunale. Nella vendita di beni mobili da trasportare – spiegano gli Ermellini – il venditore si libera dall’obbligo di consegna rimettendo la merce al vettore o allo spedizioniere. Ai sensi dell’art. 1510 c.c., infatti, è proprio in quel momento che la proprietà del bene si trasferisce all’acquirente, salvo patto contrario.

    Di conseguenza, il rischio relativo al trasporto grava sul compratore. Richiedere al venditore di provare anche l’arrivo della merce a destinazione costituisce un errore di diritto, poiché impone un onere probatorio che va oltre gli obblighi di legge. L’errore è dunque quello del Tribunale che aveva ritenuto non provata la prestazione del venditore, non liberato dall’obbligo di consegna.

    LE CONSEGUENZE

    La Corte di Cassazione ha di conseguenza annullato il decreto impugnato e ha rinviato la causa al Tribunale di Napoli, che dovrà riesaminare il caso attenendosi al principio di diritto enunciato.

    Qualche considerazione finale. È evidente che questa ordinanza rappresenta un’importante conferma per tutte le imprese che operano con vendite a distanza. Stabilisce infatti con chiarezza che la responsabilità del venditore cessa e il suo credito sorge nel momento in cui la merce viene affidata al primo trasportatore. Attenzione però: questo vale salvo accordi specifici tra le parti. Nel contratto potrebbero infatti trovarsi delle clausole Incoterms (International Commercial Terms) che dispongono diversamente.

    Le clausole sono termini commerciali internazionali standardizzati, pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC), che definiscono la ripartizione di responsabilità, costi e rischi tra venditore e acquirente per la consegna delle merci.

    In mancanza di accordi, la documentazione che attesta la fase di consegna, come le lettere di vettura o le bolle di carico firmate dal vettore, è sufficiente a fornire la prova dell’adempimento e a fondare la richiesta di pagamento, anche in un contesto complesso come una procedura fallimentare.

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