L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato sul proprio sito il sofware con cui presentare la dichiarazione per il recupero delle accise rispetto agli acquisti di gasolio effettuati nel primo trimestre dell’anno, cioè tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2015. Le dichiarazioni vanno presentate a partire dal 1° aprile ed entro il prossimo 30 aprile 2015. A poter usufruire del beneficio sono le imprese che operano con veicoli di massa pari o superiore ai 7,5 ton, a patto che – come ha disposto l’ultima legge di Stabilità – non siano veicoli euro 0 o inferiori, per i quali il credito di imposta viene ora negato.
A quanto ammontano questi benefici?
Rispetto ai consumi effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2015 l’importo rimborsabile è pari a 214,18609 euro.
L’Agenzia delle Dogane puntualizza che i crediti sorti rispetto ai consumi relativi al quarto trimestre 2014 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2016. Da tale data decorre il termine – ex art. 4, comma 3, DPR 277/2000 – per la presentazione della richiesta di rimborso in denaro delle eventuali eccedenze non utilizzate in compensazione nel mod. F24, da presentarsi, pertanto, entro il 30 giugno 2017.
Peraltro, si tratta di un credito di imposta che non rientra nel limite annuale di 250.000 euro quale soglia massima per l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta da indicare nel QUADRO RU del modello di dichiarazione dei redditi.
Infine, per la fruizione dell’agevolazione in compensazione con il Modello F24, il Codice tributo da utilizzare è il 6740.