L’Agenzia delle Dogane, con nota 137938 del 17 dicembre 2018, comunica la possibilità per i trasportatori di presentare la richiesta per il rimborso delle accise dal 1° al 31 gennaio 2019 relativamente ai consumi di gasolio effettuati nel quarto trimestre 2018 (1° ottobre – 31 dicembre 2018) per far viaggiare veicoli utilizzati per trasporto merci con massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate. Tali veicoli, lo ricordiamo, hanno diritto a rimborso soltanto se sono almeno euro 3.
L’ammontare rimborsabile è pari a 214,18 euro per 1.000 litri di prodotto e il software per elaborare la dichiarazione telematica per ottenere il rimborso si può trovare nel sito dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli in questa sezione (https://www.adm.gov.it/portale/-/software-gasolio-autotrazione-4-trimestre-2018).
Per chi non volesse utilizzare questo software, è possibile presentare la dichiarazione in formato cartaceo trasferito su supporto informatico (CD, DVD, Pendrive ecc..) da consegnare all’ufficio territorialmente competente insieme allo stampato.
Invece, per utilizzare il credito d’imposta in compensazione, il codice tributo da inserire nel modello F24 resta il6740.
Riguardo, invece, alla dimostrazione dei consumi effettuati per gli acquisti di gasolio avvenuti presso impianti stradali di distribuzione, per i quali sia stata emessa fattura elettronica, seppur l’obbligatorietà di quest’ultima entrerà in vigore solo dal prossimo 1°gennaio 2019, le Dogane hanno comunicato la necessità di inserire nel documento fiscale la targa dei veicoli riforniti.
Viceversa, per quanto riguarda il gasolio acquistato in extra retee stoccato all’imprese di autotrasporto che lo utilizzano per rifornire poi i propri mezzi, mediante loro distributori privati, l’Agenzia delle Dogane ha confermato che non è necessario inserire in fattura gli estremi dei veicoli riforniti perché, in ogni caso, questa informazione viene inserita dall’impresa nella modulistica riguardante il recupero delle accise.
Per quanto riguarda i crediti relativi ai consumi di gasolio effettuati il III° trimestre 2018, è possibile effettuare l’utilizzo in compensazione entro il 31 dicembre 2019 mentre, rispetto alle eccedenze non compensate, il rimborso in denaro andrà richiesto entro il 30 giugno 2020.