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Rinnovo CQC merci, obbligatorio corso entro il 9 settembre 2016 per chi la possedeva senza esame

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Allarme rosso per coloro che utilizzano la CQC (carta di qualificazione conducente) senza aver svolto corsi o esami e debbano rinnovarla. Perché il documento sia valido e non scada, è infatti obbligatorio iscriversi a un corso entro il prossimo 9 settembre.

Spieghiamo meglio la questione e andiamo con ordine. In genere la CQC viene rilasciata dopo un corso di formazione di 280 ore (140 ore se ‘formazione accelerata’), in parte su argomenti comuni, in parte su materie specifiche alla categoria merci del conducente. Devono poi essere svolte almeno 20 ore (o 10 per l’accelerata) di esercitazioni pratiche alla guida di veicoli e superato un esame di idoneità.

Alcuni trasportatori hanno però ottenuto in passato la carta senza corso o esame, presentando documenti specifici alla Motorizzazione Civile. Per quanto attiene all’autotrasporto stiamo parlando di quei conducenti, residenti in Italia, che all’8 settembre 2009 erano titolari di patente C o C+E e di quegli autisti, cittadini di stati non appartenenti alla UE o allo spazio economico europeo e dipendenti di un’impresa di autotrasporto merci, con sede in Italia, che possedevano patente C o C+E, sempre all’8 settembre 2009. Questo tipologia “agevolata” per ottenere la CQC è scaduta il 9 settembre 2014 per il settore merci.

Ora, il rinnovo della CQC è ogni 5 anni con un corso di aggiornamento a frequenza obbligatoria di 35 ore, al cui termine viene rilasciato un attestato di frequenza (senza esame finale). È possibile rinnovare la CQC da 18 mesi prima della scadenza (con rinnovo che parte dal giorno successivo a quello di scadenza). Con questo rinnovo anticipato l’autotrasportatore ha il grande vantaggio di poter continuare a guidare senza interruzioni, perché la validità della carta continuerà automaticamente dal giorno successivo alla scadenza. Se invece la CQC viene rinnovata dopo la scadenza (il che è comunque possibile entro i due anni successivi alla scadenza, mentre scaduti anche i due anni bisognerà chiederne una nuova) la sua validità decorre dalla data di rilascio dell’attestato di frequenza del corso. In pratica, in questo secondo caso, tra la data di scadenza e quella di rilascio dell’attestato l’autista professionale non potrà guidare!

Direte voi: “Ma perché ne stiamo parlando? Tanto l’agevolazione per la CQC, come ci avete appena scritto, è scaduta due anni fa, nel 2014”. Ebbene, non è del tutto esatto. Un decreto del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del 10 giugno 2014 ha infatti prorogato la prima scadenza della CQC merci fino al 9 settembre 2016. Per cui tutti coloro che hanno conseguito la CQC per documentazione (senza esame) entro il 9 settembre 2014 devono necessariamente iscriversi a un corso per il rinnovo entro il prossimo 9 settembre. Così facendo la validità del documento non sarà interrotta.

E cosa succede a chi ha preso la CQC frequentando un corso di formazione e superando i relativi esami sempre entro il 2014? In questo caso le scadenze sono posticipate di due anni: nel caso delle merci la CQC con scadenza 9 settembre 2019 è prorogata al 9 settembre 2021.

Infine – terzo caso – chi ha conseguito la CQC con frequentazione del corso e superamento degli esami dopo il 9 settembre 2014, vedrà scadere normalmente la carta dopo 5 anni dalla data di ottenimento.

Ovviamente sulla CQC è scritta la data di scadenza iniziale, che non tiene conto delle proroghe ministeriali. Le forze di polizia dovrebbero essere informate delle proroghe e dunque non ci dovrebbero essere sanzioni. Ma se si vuole proprio stare sereni, l’autista può chiedere un duplicato della CQC (se diversa dalla patente) o un adesivo da applicare alla patente (nel caso di unico documento) con impressa sopra la nuova scadenza.

A chiusura ricordiamo che le sanzioni per la CQC scaduta vanno da 155 a 624 euro, con il ritiro della stessa ai sensi dell’art. 126 Codice della Strada.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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