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Servizi postali: l’AGCOM chiede contributi 2012-2014. Le associazioni dell’autotrasporto ricorrono al TAR

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Un altro balzello per gli operatori, questa volta per chi lavora nel settore dei servizi postali. L’Autorità Garante nelle comunicazioni (Agcom) ha deliberato la misura e le modalità di versamento dei contributi per il funzionamento dell’Autorità stessa, dovuti per gli anni 2012, 2013 e 2014 da parte dei soggetti che operano nei servizi di posta. Tra queste rientrano anche alle imprese di trasporto titolari di licenza individuale o di autorizzazione generale ex decreto legislativo n. 261/1999. Questo decreto prevede che agli oneri derivanti dal funzionamento dell’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale – le cui competenze, a seguito della sua soppressione, sono state trasferite all’AGCOM – «si provvede mediante un contributo non superiore all’uno per mille dei ricavi dell’ultimo esercizio relativi al settore postale, versato da tutti gli operatori del settore medesimo». Con il recente decreto interministeriale del 26 gennaio 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha stabilito dopo 16 anni la misura del contributo e le modalità di versamento.

Vediamole in particolare:

  • entro il 30 marzo 2015 le imprese interessate devono inviare all’AGCOM una dichiarazione contenente i dati anagrafici ed economici dei bilanci di esercizio 2010, 2011 e 2012, ai fini del calcolo del contributo dovuto rispettivamente per il 2012, il 2013 e il 2014;
  • entro il 30 marzo 2015 le imprese interessate devono versare il contributo relativo all’anno 2012 (pari allo 0,55 per mille dei «ricavi conseguiti nel settore postale») e 2013 (pari allo 0,56 per mille dei «ricavi conseguiti nel settore postale»);
  • entro il 30 giugno 2015 le imprese interessate devono versare il contributo relativo all’anno 2014 (pari allo 0,68 per mille dei «ricavi conseguiti nel settore postale»);
  • • sono esentate dal versamento le imprese i cui ricavi nel settore postale siano inferiori a 100.000 euro;
  • • la mancata, tardiva o inesatta presentazione della dichiarazione comporta l’applicazione delle sanzioni previste (fino a 150.000 euro) e può configurare il reato di dichiarazione mendace ai sensi del codice penale;
  • • il mancato, tardivo o incompleto versamento dei contributi comporta l’applicazione di sanzioni e il pagamento di interessi di mora nella misura legale.

Con la delibera l’AGCOM ha emanato anche le istruzioni per il versamento dei contributi, nonché il modello telematico per il calcolo degli stessi.

 La decisione dell’Agenzia ha provocato forti reazioni negative nel mondo dell’autotrasporto. Anita e altre Associazioni presenteranno ricorso innanzi al TAR del Lazio contro il provvedimento, sulla base dell’argomentazione che le imprese di autotrasporto richiesero l’autorizzazione generale a suo tempo a puro titolo precauzionale, non svolgendo normalmente alcuna attività rientrante nei servizi postali.

Il TAR potrebbe concedere una sospensiva dei provvedimenti impugnati, per evitare l’eventualità che il mancato rispetto del termine del 30 marzo renda le imprese interessate assoggettabili alle sanzioni previste. Il consiglio delle Associazioni alle imprese titolari di licenza individuale o di autorizzazione generale rilasciata ai sensi del D.Lgs. n. 261/1999 è però quello di rispettare formalmente l’obbligo di dichiarazione della propria posizione.

Allegati

Per le istruzioni su come compilare la dichiarazione clicca qui

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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