Veicoli - logistica - professione

HomeProfessioneUfficio trafficoSupera i limiti di velocità per una colica: per la Cassazione non è una giustificazione

Supera i limiti di velocità per una colica: per la Cassazione non è una giustificazione

-

Può capitare a tutti di avere una colica improvvisa. Di quelle che… «proprio non ce la fai più». E se sei alla guida di un veicolo, che fai? La prima tentazione è logica: accelero per arrivare il più in fretta possibile a un punto di ristoro. Se poi la colica è in questione è di tipo renale e il posto di ristoro è un ospedale si potrebbe essere indotti a pensare che tale tentazione sia da assecondare. Sbagliato. Lo ha detto chiaramente la Cassazione nella sentenza n. 20121 del 24 settembre 2014 con cui prende in esame proprio il caso di un uomo che, «pizzicato» in eccesso di velocità, si giustificava con la cosiddetta renella, causa di coliche insopportabili e comunque placabili soltanto recandosi in ospedale.

Già il Tribunale dell’Aquila in appello sosteneva che «la colica renale e il dolore prodotto da tale patologia, sicuramente rappresentano uno stato di malattia, ma non possono integrare una ipotesi di stato di necessità», tale da giustificare una condotta che non soltanto viola il codice della strada, ma anche in grado di causare danni a terzi.

Un ragionamento che la Cassazione ha sostanzialmente confermato. «Il contemperamento degli interessi in gioco – hanno spiegato i giudici – ovvero, lo stato di salute dell’appellante affetto da una colica renale e la incolumità degli utenti della strada, esposti al potenziale pericolo di danni» peraltro «in un tratto di strada frequentata anche da pedoni, adulti e bambini, non consentono di dare rilevanza giuridica scriminante, alla malattia del ricorrente, che nel caso di specie, non rappresentava, comunque, un pericolo per la vita dell’appellante».

In estrema sintesi seconda la Suprema Corte per escludere la responsabilità del conducente che ha violato le regole del codice della strada c’è bisogno di uno stato di necessità e un imminente pericolo di vita. Tutte condizioni che comunque vanno provate con elementi concreti, non essendo sufficiente una semplice asserzione sfornita di qualsiasi supporto di prova.

E nel caso in questione il conducente del veicolo sanzionato per eccesso di velocità non è riuscito a fornire una prova convincente sulla «assoluta necessità di recarsi in ospedale per […] salvare sè o ad altri dal pericolo attuale e immediato di un danno alla persona». Di conseguenza deve pagare la sanzione per eccesso di velocità.

Redazione
Redazione
La redazione di Uomini e Trasporti

close-link