Veicoli - logistica - professione

HomeProfessioneLeggi e politicaTachigrafo: pubblicato il decreto del MIT che disciplina i corsi di formazione per gli autisti

Tachigrafo: pubblicato il decreto del MIT che disciplina i corsi di formazione per gli autisti

-

Dopo una lunga attesa il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha finalmente pubblicato il decreto dirigenziale n.215 del 12/12/2016, con cui disciplina la formazione sul corretto utilizzo del cronotachigrafo, analogico o digitale che sia.

Il decreto, in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione), permette alle imprese di autotrasporto di poter ottemperare alla normativa europea in tema di formazione degli autisti e di controllo dell’attività degli stessi, così come previsto dai Regolamenti CE 561 del 15/03/2006 e UE 165/2014 del 04/02/2014.
La nuova normativa disciplina innanzitutto la durata dei corsi di formazione, prevista in minimo 8 ore, e il numero massimo di partecipanti (40). I soggetti abilitati all’erogazione dei corsi sono, tra gli altri, autoscuole e centri di istruzione automobilistica con nulla osta per il conseguimento della CQC; enti “soggetti attuatori” ex art.3 Dpr 83/2009 o altri enti accreditati alla formazione professionale; imprese di autotrasporto merci, compresi consorzi e cooperative, con almeno 35 dipendenti con qualifica di conducente, assunti a tempo indeterminato; imprese sviluppatrici di software per analisi, gestione e controllo tachigrafi .

Altre norme indicano i requisiti dei docenti che potranno tenere i corsi; i criteri per lo svolgimento degli stessi; le modalità per il rilascio ai partecipanti degli attestati che consentiranno di dimostrare l’assolvimento da parte dei corsisti degli obblighi formativi previsti dai Regolamenti comunitari. In particolare, per questo ultimo punto, al termine del corso di formazione sarà rilasciato all’autista un attestato individuale di partecipazione e un documento scritto in cui l’impresa fornisce al conducente adeguate istruzioni sulle norme di comportamento da seguire nella guida, ai fini del rispetto della normativa sociale europea sui tempi di guida e di riposo e sul corretto funzionamento del tachigrafo. L’attestato di formazione vale 5 anni dalla data della sua emissione, mentre il documento di istruzioni ha validità 1 anno a partire dalla firma del conducente che lo ha ricevuto (con valore esclusivamente per l’impresa che lo ha redatto e consegnato all’autista).
Va sottolineato come lo svolgimento dei corsi, per le imprese di autotrasporto, non comporterà automaticamente l’efficacia esimente rispetto alla sanzione per la corresponsabilità al datore di lavoro (ex art. 174 comma 14 CdS), ma servirà alle stesse imprese per dimostrare alle autorità di controllo che le eventuali infrazioni, commesse dai propri autisti sul mancato rispetto della normativa sui tempi di guida e di riposo e sul funzionamento del cronotachigrafo, non potranno essere a loro attribuite, poiché hanno fornito ai propri dipendenti gli strumenti di conoscenza e la formazione necessaria. Pertanto la responsabilità sarà attribuibile al solo dipendente per il mancato rispetto delle istruzioni e della formazione ricevute.

Il testo integrale del decreto è scaricabile qui

Allegati

Per scaricare il decreto clicca qui

Redazione
Redazione
La redazione di Uomini e Trasporti

close-link