Il 10 settembre il ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha emanato una Direttiva con cui integra quella che, il 1° luglio 2013, ha innovato la materia dei trasporti eccezionali soprattutto per semplificare gli oneri amministrativi alle imprese, le procedure e i tempi di rilascio delle autorizzazioni. In questo testo integrativo il ministero precisa innanzi tutto che le autorizzazioni periodiche possono riguardare soltanto veicoli e trasporti eccezionali per sole dimensioni, mentre l’abbinabilità è richiesta soltanto se i veicoli eccedano le dimensioni o in caso di trattore eccezionale per massa. Per tali veicoli, infatti, non è richiesta la specifica dei carichi massimi.
Sono ammessi veicoli di riserva dei soli veicoli rimorchiati e l’unica autorizzazione deve insistere sul veicolo trainante, il quale non può superare la massa complessiva di 44 ton, mentre possono essere superate le dimensioni dell’art. 61, così come riportato sull’autorizzazione.
L’autorizzazione periodica è ammessa per complessi formati da trattore eccezionale per massa + semirimorchio a massa legale; non è ammessa nel caso di motrice eccezionale per massa + rimorchio a massa legale o a motrice/trattore a massa legale + rimorchio/semirimorchio eccezionale per massa.
Rispetto alle spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e ai diritti d’urgenza, il ministero ha dato istruzione agli Enti di imputarle in maniera uniforme, commisurandole «al numero complessivo di veicoli ma non a quello delle loro combinazioni». Ed è un chiarimento importante perché è in grado di ridurre i costi di istruttoria, in quanto gli Enti si erano mossi in direzione opposta.
Altro chiarimento importante riguarda la motivazione circostanziata con cui accompagnare la richiesta del titolo autorizzativo in regime di urgenza (vale a dire entro tre giorni), così come va motivata la richiesta di oneri aggiuntivi da parte degli Enti in risposta a tale richiesta.
Una parte importante, poi, è dedicata al comodato d’uso e alla locazione senza conducente, in cui si sottolinea che i relativi contratti vanno registrati e che la durata dell’autorizzazione eccezionale non potrà essere superiore a quella del contratto di comodato o di locazione. Di conseguenza se i contratti scadono, il titolare dell’autorizzazione se la vedrà annullare.
Altra specificazione importante riguarda le società cooperative, le quali non potranno ottenere autorizzazione se non sono anche proprietarie dei veicoli. Cosa che nelle coop (fatta eccezione per quelle a proprietà indivisa) non accade quasi mai.
Ma ancora più importante appare il chiarimento della direttiva rispetto all’impossibilità di effettuare trasporti di cabotaggio da parte di imprese comunitarie, se dispongono di veicoli in locazione. Cosa che non sembrerebbe molto in linea con le disposizioni comunitarie in materia. Limitare l’origine-destino ai soli trasporti internazionali, infatti, configura una preclusione ai trasporti nazionali, che potrebbe essere mal digerita dalle imprese comunitarie.
Interessante anche la parte in cui si specifica che il rilascio di autorizzazioni periodiche, in un’ottica di ottimizzazione, viene subordinata alla verifica del versamento dell’intero indennizzo convenzionale, anche se riguardano transiti autostradali. Indennizzo, questo, connesso alla massa complessiva a pieno carico riportata sulla carta di circolazione. Anche se rispetto al pagamento dell’indennizzo di usura, la massa autorizzabile rispetto al transito autostradale è di 72 ton. In caso di transito su viabilità ordinaria, invece, l’indennizzo d’usura può essere corrisposto in modo fortettaria o convenzionale, a seconda delle condizioni del trasporto.