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Tribunale Roma: la prestazione spot, anche se si rifà a un contratto-quadro, non acquisisce forma scritta. Quindi…

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Il ministero dei Trasporti, proprio la settimana scorsa, rispondendo a un quesito della Fedit, aveva ribadito quanto in fondo nella legge è scritto a chiare lettere: la procedura speciale prevista dal comma 9 dell’art.83 bis si applica soltanto in presenza di contratti non scritti.
A questo punto però bisogna anche vedere quando un contratto può dirsi effettivamente scritto. La risposta che fornisce la legge è abbastanza inequivocabile: quando contiene tutti i requisiti di forma previsti dall’art. 6 del decreto legislativo 286/2005. Come a dire, se un contratto difetta della data, diventa un contratto non scritto. E quindi costituisce il presupposto necessario per attivare la procedura ricordata.
A tal proposito, proprio ieri (29 gennaio) anche il Tribunale di Roma IX Sezione ha fornito un chiarimento importante. Con il provvedimento in questione il Tribunale rigetta una richiesta di sospensiva rispetto a un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, in quanto ha ritenuto che non possa definirsi come «contratto scritto» valido per ogni singola prestazione spot di trasporto, il richiamo a un contratto-quadro, sottoscritto una tantum.
In pratica cioè il Tribunale di Roma ha detto testualmente che «non vi è prova che i contratti relativi alle singole prestazioni di trasporto (da non confondere con il contratto-quadro) siano stati stipulati nel rispetto dei requisiti di forma previsti dalla legge». 
Ma il provvedimento contiene due ulteriori aspetti importanti. Innanzi tutto il Tribunale ha ritenuto di dover decidere unitariamente al merito sulle eccezioni pregiudiziali presentate dalla controparte relative alla legittimità costituzionale dell’art. 83 bis, in quanto le ragioni poste a fondamento di tali eccezioni non sono apparse «tali da integrare i gravi motivi previsti dall’art. 649 del codice di procedura civile, anche in considerazione dell’interesse generale alla sicurezza del settore dell’autotrasporto, esplicitato dal legislatore italiano nel comma 4 dell’art. 83 bis». In pratica esattamente le stesse parole usate dal TAR quando alla fine di giugno 2012 respinse la richiesta di sospensiva avanzata da Confindustria unitamente ad altre associazioni datoriali.
L’aspetto che solleva invece qualche dubbio riguarda un altro inciso: quello relativo – sempre rispetto all’opportunità di valutare o meno le eccezioni pregiudiziali ricordate – «alla necessità di una pronuncia interpretativa della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sulla normativa comunitaria in materia». Cosa vuol dire questa frase? Che è necessario che la Corte Ue si pronunci? Ma quando?  Quando qualcuno gli avrà rinviato gli atti?

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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