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Un paese, tante giustizie: sui costi minimi il Tribunale di Reggio Emilia decide all’opposto di Ferrara

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Siamo una Repubblica delle Banane, dove non soltanto la sanità e la scuola cambiano livello e qualità da rione a rione, ma anche la giustizia assume decisioni addirittura antitetiche e confliggenti soltanto svoltando l’angolo.

Tale considerazione nasce osservando quanto sta accadendo all’interno dei tribunali italiani, dove quando si giudica una controversia legata ai costi minimi della sicurezza a creare il convincimento del giudice di turno sembra più il caso, che una sostanza giuridica. Così, proprio dopo che ieri vi avevamo riportato la sentenza del Tribunale di Ferrara che stabiliva la non retroattività dell’abrogazione dei costi minimi e quindi la loro validità nel periodo compreso tra la «morte» dell’Osservatorio e la scorsa legge di Stabilità, oggi siamo costretti a pubblicare una sentenza di avviso completamente opposto. La sentenza, paradossalmente, giunge dalla stessa Regione e precisamente dal Tribunale di Reggio Emilia che lo scorso 19 maggio (la decisione è stata pubblicata sulle raccolte questa settimana) ha addirittura revocato un decreto ingiuntivo ottenuto da una cooperativa di trasporti in applicazione dell’art. 83 bis per non aver incassato quanto fissato dai costi minimi. Il committente, infatti, aveva  proposto opposizione sollevando un’eccezione di legittimità costituzionale e una di contrarietà all’ordinamento comunitario dello stesso art. 83 bis.
Eccezione che i giudici emiliani hanno accolto usando argomenti opposti a quelli a cui ricorrono i giudici di Ferrara. Per essi, infatti, a cambiare le regole del gioco sarebbe stata la sentenza con cui la Corte di Giustizia Europea ha deciso che la normativa in questione è idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato italiano, aggiungendo che «la determinazione dei costi minimi d’esercizio» così come prevista dalla legislazione italiana, «non può essere giustificata da un obiettivo legittimo». Su questi presupposti il Tribunale ha deciso per l’inapplicabilità alla controversia in oggetto dell’art. 83 bis.

Chissà cosa avrà pensato l’amministratore della cooperativa quando ha saputo che a Ferrara in una situazione praticamente identica è stata presa una decisione praticamente opposta?

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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