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Vade retro intermediazione: vettore, subvettore e niente più

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Per quanto riguarda la subvezione, la proposta Lupi è di condizionarla al consenso scritto del committente. Il vettore cioè può affidare in subvezione un trasporto, ma deve informarne il committente e ottenere da questi l’autorizzazione. Non solo, perché il vettore che si affida a un sub-vettore si addossa gli stessi oneri di verifica delle regolarità contributive che il committente, in base alla proposta Lupi, ha nei suoi confronti. Ciò significa che se il subvettore si dimostra non in regola con i versamenti ne risponde anche il vettore, ma non il committente.
Abbiamo detto che il consenso del committente per la subvezione è obbligatorio, tanto che se il vettore non lo richiede, lo stesso committente può anche risolvere il contratto per inadempimento.
Non è invece consentito al subvettore di delegare a sua volta la prestazione del contratto: in pratica i passaggi di vezione si fermano a lui. Tant’è che se viola questo limite il contratto di trasporto viene considerato nullo.
L’unica eccezione a questo principio vale per i trasporti di collettame, composti da partite di peso singolo non superiore ai 50 quintali. Perché in questo caso, in cui il camion viene scaricato per suddividere le partite e caricarle su altri veicoli, è consentito avvalersi di uno o più subvettori dopo ogni rottura di carico.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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