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Il certificato di approvazione per i veicoli in ADR

Lo stacca batteria del mio camion, impiegato per trasporti in ADR, non funziona perfettamente. Cosa rischio in caso di controllo della polizia? Ci sono altri componenti di cui devo verificare la funzionalità per non incorrere in sanzioni?
Gerardo R_Cosenza

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La normativa che regola il trasporto su strada di merci pericolose (ADR) è giunta ormai a uno stato consolidato, in cui gli aggiornamenti biennali intervengono prevalentemente su aspetti specifici, seguendo l’evoluzione delle sostanze e dei prodotti.

Ciò nonostante le specificità delle definizioni, delle terminologie e di tutti i singoli aspetti (anche quelli tecnici relativi all’equipaggiamento e ai veicoli), se non considerati e valutati attentamente suscitano ancora oggi possibili dubbi che, alimentati anche da un dilagante passaparola, rischiano di creare confusione e di esporre al rischio di sanzioni in caso di controlli effettuati dalle competenti autorità.

Entrando nel merito delle prescrizioni relative alla costruzione e all’approvazione dei veicoli, seppur non oggetto di particolari novità introdotte dalla versione 2019, si ribadisce che il certificato di approvazione (il famigerato «barrato rosa»), è previsto solo per i veicoli classificati secondo le modalità descritte in tabella.

CLASSIFICAZIONEPRODOTTO
FL Liquidi con punto di infiammabilità inferiore o uguale a 60 °C o gas infiammabile
Perossido di idrogeno stabilizzato in concentrazione più del 60%
Gas infiammabili
ATMerci pericolose
EXII, EXIIIEsplosivi dell classe 1
CLASSIFICAZIONECARATTERISTICHE VEICOLI
FL Cisterne fisse o scarrabili con capacità superiore a 1m³
Contenitori cisterna / cisterne mobili di capacità superiore a 3 m³ (per gas anche in cgem)
Veicolo batteria con capacità superiore a 1m³ diverso da FL
ATContenitori cisterna, cisterne mobili o cgem di capacità superiore a 3 m³ diverso da EXIII e FL
Cisterne fisse o scarrabili di capacità superiore a 1m³ diverso da EXIII e FL
Veicolo batteria con capacità superiore a 1m³
EXII, EXIII

Pertanto, i veicoli destinati al trasporto di colli non sono soggetti a questa classificazione e non devono disporre del certificato di approvazione rilasciato dagli organi competenti. Tale certificato deve essere rinnovato ogni anno e il superamento della scadenza non consente la circolazione. Al riguardo trova applicazione la circolare del ministero dei Trasporti del 19 dicembre 2008, con cui viene consentita la circolazione oltre la data di scadenza soltanto se l’interessato ha prenotato il rinnovo in data antecedente alla scadenza stessa.

Lo “stacca batteria”, montato il più vicino possibile alla batteria, funge da interruttore dei circuiti elettrici. In più un dispositivo di comando, con cui aprire e chiudere l’interruttore, deve esse installato nella cabina di guida e facilmente accessibile dal conducente, segnalato e protetto da un coperchio, da un comando con movimento complesso o da altro dispositivo atto a evitare il suo scatto volontario

La presenza del certificato di approvazione, quindi, attesta che il veicolo è stato costruito e dispone dei dispositivi previsti dal capitolo 9.2 e seguenti della normativa ADR, quali l’equipaggiamento elettrico, l’impianto di frenatura, i dispositivi per prevenire incendi, il limitatore di velocità e tutte le prescrizioni supplementari relative alle cisterne fisse, veicoli a batteria e veicoli completi per il trasporto di cisterne smontabili di capacità superiore a 1m3 o contenitori cisterna / cisterne mobili o cgem di capacità superiore a 3 m3.

Per quanto riguarda l’impianto elettrico, tali veicoli (EXIII e FL) devono essere dotati del cosiddetto «stacca batteria», montato il più vicino possibile alla batteria e chiamato a fungere da interruttore dei circuiti elettrici. In più un dispositivo di comando, con cui aprire e chiudere l’interruttore, deve esse installato nella cabina di guida. Tale dispositivo deve essere facilmente accessibile dal conducente, chiaramente segnalato e protetto da un coperchio, da un comando con movimento complesso o da ogni altro dispositivo atto a evitare il suo scatto volontario. È importante quindi mantenere efficiente tale dispositivo sia nel suo funzionamento generale per lo scopo principale, sia per quanto riguarda le previste protezioni, come nel caso dei coperchi di plastica.

Il nostro codice della strada prevede per qualsiasi inefficienza al veicolo e al suo equipaggiamento la sanzione principale di 415 euro prevista dall’art. 168 comma 9, integrata con la decurtazione di 10 punti dalla carta di qualificazione del conducente e con le sanzioni accessorie del ritiro ai fini della sospensione della patente di guida e della carta di circolazione per un periodo da 2 a 6 mesi. La sanzione pecuniaria si applica anche al proprietario del veicolo e al committente quando il trasporto è effettuato per suo conto esclusivo.

Per maggior chiarezza, specifico che in tale ipotesi sono compresi anche il malfunzionamento dello stacca batteria e l’eventuale mancanza dei sistemi di protezione per il comando posto in cabina.

Paolo Moggi
Paolo Moggi
Responsabile qualità e sicurezza Gruppo Federtrasporti
Scrivete a Paolo Moggi: certificati@uominietrasporti.it

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