Dal prossimo 7 luglio tutti i nuovi camion immessi in circolazione nell’Unione europea dovranno essere dotati di una serie di apparati elettronici che ne aumenteranno la cosiddetta «sicurezza attiva», aiutando l’autista nella guida, in modo che sia sempre in condizione di evitare incidenti, sia con una migliore visione e conoscenza di ciò che avviene intorno a lui, sia con una maggiore attenzione di quanto accade sulla strada. Sensori per l’angolo cieco e per la retromarcia, segnalazioni di eccesso di velocità e tutta una serie di tecnologie applicate (alcune delle quali già presenti sui veicoli di più recente fabbricazione) diventeranno, dunque, obbligatori fra qualche settimana. E altri lo saranno negli anni a venire – dalla scatola nera alla visione diretta nei veicoli pesanti – in un crescendo di installazioni che è bene seguire passo per passo.
Va premesso che i sistemi di sicurezza previsti dal Regolamento GSR 2 (General Safety Regulation), approvato dalla Commissione europea nel 2019 e in procinto di entrare in vigore al momento delle immatricolazioni (per le omologazioni sono già scattate dal 2022), puntano a raggiungere quella che è stata chiamata «Vision zero», cioè ad azzerare il numero delle vittime e dei feriti gravi dalle strade dell’Unione entro il 2050, con uno step al 2038, anno nel quale si prevede che le nuove norme dovrebbero ridurre in particolare gli incidenti tra gli autocarri e gli utenti più vulnerabili, come i ciclisti e i pedoni, evitando almeno 25 mila vittime.
GLI ADAS DA LUGLIO
L’obbligo di installare la prima serie di Advanced Driver Assistance System (ADAS) riguarda anche i veicoli sopra le 3,5 tonnellate di massa immatricolati dopo il 7 luglio 2024 che dovranno avere a bordo i seguenti otto apparati. I testi – pubblicati nei box in questa pagina – sono ricavati direttamente dal Regolamento GSR 2, tranne i primi due che provengono dai Regolamenti UNECE, che dettano le norme per l’omologazione degli apparati.
I sistemi sono:
1. l’avvertimento alla partenza di collisione con pedoni e ciclisti;
2. il monitoraggio degli angoli morti;
3. il rilevamento in retromarcia;
4. il monitoraggio della pressione degli pneumatici;
5. l’adattamento intelligente della velocità;
6. la segnalazione di arresto di emergenza;
7. l’interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock
8. l’avviso di disattenzione e stanchezza del conducente.
SECONDA E TERZA FASE
In una seconda fase, dal 7 luglio 2026, i nuovi veicoli commerciali oltre le 3,5 tonnellate di massa dovranno avere a bordo un ulteriore apparato: l’Avviso avanzato della distrazione del conducente, sistema che aiuta il conducente a continuare a prestare attenzione alla situazione del traffico e che lo avverte nel caso si distraesse.
Infine, dal 7 gennaio 2029, i veicoli commerciali oltre le 3,5 tonnellate dovranno essere dotati di sistemi per migliorare la visibilità diretta degli utenti vulnerabili della strada dal posto di guida, riducendo al massimo gli angoli ciechi davanti e al lato del conducente e tenendo conto nel contempo delle specificità delle diverse categorie di veicoli («Visione diretta nei veicoli pesanti») e della famosa «scatola nera» («Registratore di dati di evento»), sistema progettato esclusivamente al fine di registrare e memorizzare i parametri relativi agli incidenti e le informazioni immediatamente prima, durante e immediatamente dopo una collisione.
I CRITERI DI OMOLOGAZIONE
Il riferimento ai Regolamenti UNECE o ai regolamenti delegati della Commissione è fondamentale in quanto fissano nel dettaglio i requisiti specifici a cui devono rispondere gli apparati con cui equipaggiare i veicoli e che sono costituiti prevalentemente da componenti elettroniche di cui i costruttori devono garantire l’affidabilità, tramite precise procedure di prova. Il regolamento UNECE 159, relativo all’«Avvertimento alla partenza di collisione con pedoni e ciclisti», per esempio, prevede che l’apparato, basato su sensori (che non devono essere contaminati da fango o altro), emetta «un segnale informativo in caso di presenza di utenti vulnerabili della strada che procedono a velocità comprese tra 3 e 5 km/h dal lato passeggero e dal lato conducente in direzione perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo» e che tale segnale sia emesso «per mezzo di una combinazione di almeno due modi scelti tra un segnale ottico, un segnale acustico e un segnale tattile».
Il Regolamento UNECE 151, relativo al «Monitoraggio degli angoli morti», invece, è più spiccatamente dedicato ai rischi di impatto con biciclette e prevede di informare il conducente «tramite un segnale ottico, della prossimità di biciclette che potrebbero essere messe in pericolo durante una manovra di svolta, in modo che sia possibile arrestare il veicolo prima che questo incroci la traiettoria della bicicletta». Non è prevista, dunque, almeno per ora, la presenza di telecamere di controllo che però già esistono su alcuni veicoli e che diventeranno anch’esse obbligatorie, probabilmente con l’adozione delle misure per la «Visione diretta nei veicoli pesanti» che dovrebbe entrare in vigore dal 2029, ma di cui ancora non esiste un riferimento normativo che ne descriva le caratteristiche.
Questo articolo fa parte del numero di giugno/luglio 2024 di Uomini e Trasporti: uno speciale monografico di 68 pagine interamente dedicato al tema della sicurezza.
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