Veicoli - logistica - professione

HomeRubricheLegalmente parlandoAutovelox non omologati: anche il GdP di Bergamo ritiene le multe illegittime

Autovelox non omologati: anche il GdP di Bergamo ritiene le multe illegittime

Il Giudice di Pace della città orobica ha annullato una sanzione per eccesso di velocità rilevata con autovelox non omologato, ma solo approvato, basandosi sull’orientamento consolidato della Cassazione che distingue ormai nettamente le due procedure

-

Si allarga lo schieramento giuridico che contesta le multe inflitte in materia di autovelox non omologati. Una recentissima sentenza emessa il 4 marzo scorso dal Giudice di Pace di Bergamo (n. 276/2026) e segnalataci dalla difesa, lo Studio legale Di Santo e Cagliani, che ringraziamo, ha ribadito che le sanzioni elevate con apparecchiature dotate di sola approvazione e prive della prescritta omologazione ministeriale sono illegittime e vanno annullate.

Una decisione che si accoda a tante sentenze con la stessa conclusione, ma che in questo caso assume una particolare valenza in quanto primo giudizio in tal senso nella Bergamasca e anche per gli autotrasportatori che percorrono il trafficato tratto della SS 342 Briantea.

IL FATTO

La vicenda nasce da una sanzione amministrativa elevata dalla polizia locale di Bonate Sopra (BG) per eccesso di velocità ex art. 142 Codice della Strada, pari a circa 377 euro. Il conducente propone quindi ricorso contro l’ordinanza della Prefettura di Bergamo che aveva – come sempre accade – confermato la multa.

I motivi sono quelli classici: secondo il sanzionato l’autovelox utilizzato non era omologato, ma soltanto approvato con provvedimento amministrativo. Classica pure la difesa: la Prefettura afferma l’equivalenza tra approvazione e omologazione, ritenendo quindi valido l’accertamento.

LA DECISIONE

Il Giudice di Pace bergamasco, Beatrice Bruno, ha invece accolto il ricorso, annullando il verbale di accertamento e l’ordinanza prefettizia. La motivazione centrale è che l’omologazione è condizione indispensabile per la legittimità dell’accertamento della velocità. Questo perché – come ormai sappiamo, ma repetita iuvant – approvazione e omologazione sono procedimenti distinti e non equivalenti, per cui l’assenza di omologazione rende invalido l’accertamento e tale vizio è assorbente, cioè sufficiente da solo ad annullare la sanzione.

La decisione si inserisce nell’orientamento consolidato della Corte di Cassazione (da noi segnalato più volte), che ha chiarito definitivamente la distinzione tra i due procedimenti tecnici.

LE CONSEGUENZE

Vediamo ora di riassumere le ripercussioni della sentenza. Sulpianogiuridico il verdetto conferma un orientamento già espresso dalla Corte Suprema, rafforzandone l’applicazionepraticaneigiudizidimerito. Inoltre stabilisce che l’utilizzo di autovelox non omologati comporta un viziodilegittimitàdell’interoprocedimentosanzionatorio.

Sul piano pratico ci aspetteremmo un potenziale aumento dei ricorsi contro multe analoghe, con la possibile invalidazione di numerosi verbali emessi con dispositivi solo approvati. Il consiglio alle amministrazioni sarebbe quello di adeguarsi utilizzando strumenti regolarmente omologati, anche se non ci risulta al momento che tale procedimento sia proceduralmente attivo in Italia e che quindi vi siano misuratori di velocità con questa caratteristica. A inizio 2026, peraltro, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha notificato una nuova bozza di decreto per l’omologazione, la taratura e le verifiche periodiche, volta a regolarizzare i dispositivi e garantire la conformità tecnica prevista dal Codice della Strada,

Certo è che in teoria e nelle more della nuova legislazione, come afferma lo studio legale, «migliaia di cittadini sono potenzialmente coinvolti» e che è prevedibile quindi «un effetto sistemico sulle prassi dei comandi locali».

-

close-link