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Autovelox non omologati: tutte le motivazioni legali

Il Giudice di Pace di Pesaro ribadisce che solo gli strumenti di rilevazione omologati possono essere usati per accertare e sanzionare eccessi di velocità, un’interpretazione che trova una consolidata giurisprudenza di Cassazione, nonostante qualche parere discordante. Ed elenca con grande precisione tutti i riferimenti normativi e giuridici che avvalorano questa conclusione

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Ancora la querelle sulla differenza tra autorizzazione e omologazione? Ebbene sì, perché va ribadito che l’interpretazione che evidenzia la non equivalenza tra le due procedure è quella per cui si è schierata la stragrande maggioranza della giurisprudenza di Cassazione.

Prendiamo dunque spunto da una recentissima sentenza del Giudice di Pace di Pesaro, particolarmente esaustiva e completa in materia, per sottolineare alcuni punti fondamentali che non lasciano spazio a troppi voli pindarici della Pubblica amministrazione.

IL FATTO

La decisione che esaminiamo è la n. RG 1270/2023 dello scorso 4 settembre. Il ricorrente, difeso dall’avv. Roberto Iacovacci, aveva proposto opposizione contro l’ordinanza n. 67048/2023, emanata dalla Prefettura di Pesaro e Urbino su delega dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, sostenendo che l’autovelox utilizzato (Velocar Red & Speed Evo L2) non era omologato, ma solo approvato. A sua volta la Prefettura aveva chiesto il rigetto dell’istanza.

Si tratta tecnicamente di un ricorso ex L. 689/81 contro ordinanza-ingiunzione per violazione dell’art. 142, comma 8, Codice della Strada.

    LA DECISIONE

    Diciamo subito che il GdP di Pesaro, Alessandra Denicolò, ha accolto il ricorso. Questa decisione – afferma nella sentenza – si inserisce infatti in un consolidato orientamento della Cassazione, che ha effetti potenzialmente ampi: tutte le multe elevate con autovelox solo approvati ma non omologati sono illegittime e possono di conseguenza essere annullate.

    Il giudice ha derivato questa convinzione innanzitutto dall’analisi delle norme rilevanti. In primis l’art. 142, comma 6, Codice della Strada, chestabilisce che per accertare le violazioni dei limiti di velocità possono essere usati solo strumenti «debitamente omologati», oltre a cronotachigrafi e documenti autostradali.

    Poi l’art. 192 del Regolamento di attuazione che distingue chiaramente tra omologazione (comma 2) e approvazione (comma 3). La prima prevede verifiche tecniche approfondite da parte dell’Ispettorato generale per la circolazione, con eventuale parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e serve per attestare la conformità dell’apparecchiatura a precise prescrizioni regolamentari. La seconda è una procedura semplificata, utilizzata quando non ci sono prescrizioni tecniche dettagliate e quindi non comporta le stesse verifiche.

    Infine l’art. 45, comma 6, Codice della Strada conferma che la legge demanda al regolamento la definizione dei dispositivi di controllo e anche qui distingue chiaramente tra omologazione e approvazione.

    Questa normativa così precisa è supportata poi da varie pronunce della Corte di Cassazione (n. 10505/2024, 20913/2024, 12924/2025 e 13996/2025) che hanno affermato con chiarezza alcuni principi:

    • Solo strumenti omologati possono essere utilizzati per accertare violazioni dei limiti di velocità.
    • Gli accertamenti con strumenti solo approvati, anche se funzionanti e controllati, sono illegittimi.
    • Le circolari ministeriali che hanno cercato di sostenere l’equipollenza tra approvazione e omologazione non hanno valore normativo: sono semplici atti interni e non possono modificare la legge.
    • L’omologazione serve a garantire la precisione tecnica e la legalità delle misurazioni, tutelando così i diritti dei cittadini.

    Nel caso concreto l’apparecchio usato era solo approvato, non omologato. L’ordinanza-ingiunzione era quindi fondata su un accertamento privo di validità legale, perché realizzato con uno strumento non conforme all’art. 142 C.d.S. Questo vizio è assorbente e il giudice non ha nemmeno dovuto esaminare altre questioni di merito (es. modalità di rilevazione, notifica, ecc.) perché la mancanza di omologazione rende illegittimo l’intero procedimento sanzionatorio.

    LE CONSEGUENZE

    La conclusione è che omologazione e approvazione non sono equivalenti, ma sono due procedimenti distinti sia formalmente che tecnicamente, e solo l’omologazione conferisce valore legale alle rilevazioni. In altri termini una multa basata su un autovelox non omologato deve essere annullata, anche se l’apparecchio è stato approvato e sottoposto a verifiche tecniche. Il ricorso è stato dunque accolto e l’ordinanza della Prefettura annullata.

    Tuttavia le spese sono state compensate, perché la questione è recente e ancora in evoluzione giurisprudenziale (in sostanza nessuna parte è condannata a pagare le spese dell’altra). Questo significa che, se la legge dovesse essere cambiata e se la Corte Suprema dovesse mutare opinione, allora si potrebbe rimettere tutto in discussione. Ma fino a quel momento non ci possono essere soverchi dubbi.

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