Ancora i costi minimi dell’autotrasporto sotto la lente della Corte di Cassazione. Con l’ordinanza n. 1632 del 25 gennaio 2026, la Sezione Lavoro della Corte Suprema ha fatto chiarezza su un principio di forte impatto pratico, ovvero che la tutela normativa non esonera il ricorrente dall’onere di allegare e provare in modo puntuale i fatti costitutivi del proprio diritto.
Un’affermazione che intreccia tra loro la determinazione del corrispettivo nei contratti di trasporto, l’evoluzione normativa dell’art.83-bis del DL 112/2008 e la questione, processualmente decisiva, della cosiddetta «specificità delle allegazioni introduttive». Ma vediamo di semplificare la complessa questione.
IL FATTO
Protagonista della controversia è il titolare di un’impresa individuale di trasporti che, per circa trent’anni, aveva curato la distribuzione del quotidiano «La Gazzetta del Sud» lungo la tratta Paola–Tortora, per conto di una società editrice. Il rapporto, terminato nel giugno 2015 per recesso dell’editore, era stato descritto dal trasportatore come sostanzialmente parasubordinato e svolto in modo personale e continuativo. Il compenso era stato pattuito verbalmente sulla base dei chilometri percorsi (prima 0,274 euro/km, poi 0,310 euro/km).
Dopo la cessazione del rapporto, l’autotrasportatore aveva agito in giudizio chiedendo due cose: l’accertamento della natura coordinata e continuativa della prestazione; il pagamento di oltre 434.000 euro, come differenza tra quanto percepito e i «costi minimi» previsti dalla normativa di settore a tutela della sicurezza stradale.
Secondo la tesi del padroncino, il corrispettivo pattuito sarebbe stato inferiore ai livelli minimi stabiliti dall’art. 83-bis DL 112/2008, norma che demandava la determinazione dei costi minimi ad accordi di settore o, in mancanza, all’organo competente in materia di autotrasporto.
Sia il Tribunale che la Corte d’appello di Catanzaro avevano tuttavia respinto la domanda, seppure valorizzando profili in parte differenti: prescrizione, ambito temporale di applicazione della norma, abrogazioni intervenute e, soprattutto, genericità delle allegazioni. L’autotrasportatore però non si arrendeva e aveva portato il giudizio in Cassazione.
LA DECISIONE
Ma anche qui la sua richiesta non ha trovato soddisfazione. La Corte ha infatti rigettato integralmente il ricorso, dichiarando infondati o inammissibili tutti i motivi proposti. Vediamo quali sono.
La Suprema Corte ha innanzitutto chiarito che la nullità delle clausole contrarie alla sicurezza stradale (richiamata dall’art. 4 del Dlgs 286/2005) non basta, di per sé, a fondare il credito. Ciò che rileva è invece la concreta determinazione dei «costi minimi» e la comparazione tra tali parametri e il compenso effettivamente pattuito. Senza questa verifica puntuale, non è possibile stabilire se la clausola sul corrispettivo sia valida o nulla.
Quanto poi all’abrogazione dei commi dell’art. 83-bis ad opera della legge 190/2014, la Corte ha ribadito che l’abrogazione opera ex nunc, per cui ai crediti maturati fino al 31 dicembre 2014 continua ad applicarsi la disciplina previgente.
Ma l’argomento principale che ha fatto bocciare il ricorso si trova nella valutazione dei giudici circa l’insanabile difetto delle deduzioni e delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo. In questo documento, difatti, mancavano elementi essenziali come l’indicazione del veicolo o dei veicoli utilizzati per il trasporto; le relative caratteristiche tecniche; la documentazione sull’iscrizione all’albo degli autotrasportatori; le fatture redatte secondo le modalità richieste dalla normativa; infine, gli elementi idonei a verificare se il debito esisteva e a quanto ammontasse. I conteggi prodotti si riducevano cioè a un mero prospetto contabile, privo dei presupposti di fatto necessari per l’applicazione delle tabelle dei costi minimi. In altre parole, la domanda era stata formulata in modo del tutto generico, impedendo al giudice di poterla valutare nel merito.
Da ultimo il ricorrente aveva invocato i poteri istruttori d’ufficio del giudice, sostenendo che si sarebbe potuta disporre una consulenza tecnica per determinare il giusto compenso. Ma gli Ermellini hanno respinto anche questa impostazione, in quanto la consulenza tecnica non può sopperire alla carenza originaria di allegazioni. Non è cioè ammessa una CTU «esplorativa» volta a ricercare fatti che la parte avrebbe dovuto specificamente dedurre e provare.
LE CONSEGUENZE
Il messaggio della decisione agli operatori del settore dell’autotrasporto è molto chiaro: la disciplina sui costi minimi non opera in modo automatico, né può trasformarsi in una presunzione generalizzata di inadeguatezza del compenso.
Chi agisce in giudizio per ottenere differenze retributive dovrà obbligatoriamente allegare in modo preciso tutti gli elementi tecnici e documentali rilevanti; dimostrare la concreta applicabilità delle tabelle dei costi minimi e fornire basi solide per la quantificazione del credito. In mancanza, la domanda resta generica e destinata al rigetto. Il processo civile non può insomma trasformarsi in uno strumento di supplenza rispetto alle carenze difensive delle parti.
Dura lex, sed lex, verrebbe da commentare, visto che la legge impone alla parte che si ritiene lesa di indicare e dimostrare i fatti costitutivi del diritto rivendicato e perciò di presentarsi in giudizio con tutta la documentazione necessaria. Impresa oggettivamente non facile, specie per aziende individuali geneticamente poco strutturate.


