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Multa per eccesso di velocità: anche per i tutor la tolleranza è del 5%

La Cassazione ha precisato che il margine di tolleranza, con un minimo di 5 km/h, si applica sia ai dispositivi che rilevano la velocità istantanea (autovelox) che a quelli che calcolano la velocità media, come è il Sicve. La multa e il taglio punti di conseguenza sono validi se l’eccesso di velocità supera tale limite

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Dopo la pausa estiva riprendiamo ad occuparci nella nostra rubrica del tema sempre caldo delle multe per eccesso di velocità. In questo caso l’argomento è la tolleranza del 5% nel caso di rilevazione in autostrada con il Tutor.

La Seconda Sezione Civile della Cassazione, con la recente ordinanza n. 15894/2025 – segnalata dal sito specializzato laleggepertutti – ha infatti stabilito che tale margine di tolleranza, con un minimo di 5 km orari, si applica non solo ai tradizionali autovelox che rilevano la velocità istantanea, ma anche ai sistemi come il Tutor (Sicve), che misurano la velocità media su un prefissato tratto di strada. Questa decisione rende di fatto omogenea l’applicazione della regola di riduzione prevista dal Codice della Strada per tutti gli strumenti elettronici di rilevazione.

IL FATTO

La vicenda che ha portato alla pronuncia della Suprema Corte riguarda un ricorso presentato dalla Prefettura di Genova da parte di una ditta di trasporti, colpita da quattro verbali per eccesso di velocità che coinvolgevano i suoi automezzi con massa complessiva a pieno carico superiore a 12 tonnellate. La violazione riguardava il superamento del limite di 70 km orari, con l’applicazione della tolleranza di 5 km/h già inclusa nel calcolo. A rendere più grave la situazione, la recidiva entro il biennio faceva scattare la sospensione della patente per gli autisti.

La ditta si era così rivolta al Giudice di Pace, il quale aveva accolto l’opposizione. In seguito il giudice di merito genovese aveva riformato la decisione, escludendo però il taglio dei punti patente. In particolare, la Corte d’Appello aveva riconosciuto che i verbali indicavano la regolare sottoposizione dei Tutor alla revisione periodica degli apparecchi, ma aveva applicato la sola sanzione pecuniaria (quella prevista per chi supera i limiti di non oltre 10 km/h) con il rilievo che «il Tutor richiede un margine di tolleranza maggiore».

LA DECISIONE

Ma è proprio su questo punto che la Cassazione non si è trovata d’accordo. La Suprema Corte ha infatti chiarito che il Tutor, in quanto sistema informativo per il controllo della velocità media su un tratto autostradale, rientra a pieno titolo, al pari dell’autovelox (che rileva la velocità istantanea in un punto preciso), tra i dispositivi disciplinati dagli artt. 142 e 148 del Codice della Strada.

Per tutti questi strumenti, l’articolo 345 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada (DPR 16 dicembre 1992, n. 495) prevede l’applicazione di una riduzione al valore della velocità rilevata pari al 5%, con un minimo inderogabile di 5 km orari. In altri termini, se la velocità è di 100 km/h, quella considerata ai fini della sanzione sarà 95 km/h; se è di 50 km/h, verrà valutata come 45 km/h (il 5% sarebbe di 2.5, ma si applica il minimo di 5 km/h).

LE CONSEGUENZE

Gli Ermellini hanno dunque accolto il ricorso della Prefettura, cassando la sentenza e rinviando la causa a un nuovo giudice di merito. Quest’ultimo dovrà attenersi al principio stabilito dalla Suprema Corte, ovvero che il margine di tolleranza del 5% si applica uniformemente a tutti i dispositivi di rilevazione della velocità, inclusi i sistemi come il Tutor, e che multa e decurtazione dei punti sono legittime se l’eccesso di velocità supera tale margine.

Questa decisione dovrebbe mettere fine a interpretazioni degli organi giudiziari locali che tentano di applicare tolleranze maggiori per le rilevazioni di velocità media. Usiamo il condizionale perché la decisione della Cassazione si allinea ad un orientamento giurisprudenziale specifico che considera il Tutor uno strumento regolarmente omologato per il controllo della velocità. In questo caso, infatti, in primo grado i verbali furono annullati per mancata prova della revisione dell’apparecchiatura. In appello, invece, si riconobbe la validità della taratura, ma riducendo la sanzione in base all’argomentazione che il tutor richiederebbe una tolleranza superiore. Ora sappiamo bene la confusione e le diverse interpretazioni che esiste tra autorizzazione, omologazione e taratura dei dispositivi, per cui non ci sorprenderemmo di interpretazioni «a contrario» anche ai livelli massimi.

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