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Tachigrafo, il distacco della gabbietta di protezione dei connettori posteriori non prova la manomissione volontaria

Secondo il Giudice di pace di Faenza la rimozione era stata accidentale e non aveva compromesso la funzionalità del tachigrafo, che comunque doveva essere sottoposto a controllo immediato da parte degli agenti di Polizia presso un’officina autorizzata per provarne l’inefficacia

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Parliamo oggi di tachigrafi in relazione a una decisione del Giudice di pace di Faenza che riguarda i criteri per cui il dispositivo possa dirsi manomesso o meno.

La sentenza ci viene segnalata dall’avv. Francesco Maria Caponetto, titolare dell’omonimo studio legale di Forlì, che ha patrocinato e vinto la causa e che ringraziamo per la segnalazione.

IL FATTO

Partiamo dal principio. Il 17 novembre 2024, durante un controllo autostradale di routine alle prime ore del mattino, la Polizia stradale di Ravenna fermava sull’A14, all’area di servizio Santerno Est, un veicolo pesante che stava svolgendo un trasporto per conto terzi di merce a temperatura controllata.

Gli agenti multavano il conducente per trasporto abusivo, ma soprattutto elevavano un verbale per violazione dell’art. 179/2 CdS, affermando che il camion circolava con il tachigrafo alterato o manomesso nei sigilli. La manomissione – secondo la Polstrada – era data dal fatto che il tachigrafo digitale presentava i connettori posteriori privi della c.d. gabbietta e del relativo sigillo. Da qui la sanzione di 1.732 euro, con decurtazione di 10 punti all’autista, ritiro della patente e, per quanto riguarda la contestazione di trasporto abusivo, il fermo del mezzo per tre mesi.

LA DECISIONE

La società di autotrasporti dell’autista multato faceva dunque ricorso al Giudice di Pace di Faenza – competente per territorio – attraverso l’avv. Caponetto, sia per il gravissimo danno economico conseguente il fermo amministrativo per tre mesi, sia per la decurtazione dei punti e infine per l’importo elevato del verbale.

La richiesta era di sospendere urgentemente il fermo amministrativo del veicolo e tutti i verbali irrogati. Vediamo le motivazioni. Innanzitutto – si criticava – gli agenti di Polizia non avevano immediatamente sottoposto il cronotachigrafo a controllo presso un’officina autorizzata, come previsto dal comma 6 bis dell’art. 179 CdS. Questo articolo, come sappiamo, consente agli agenti di scortare il convoglio presso la più vicina officina autorizzata ed eseguire un controllo sulla funzionalità dello strumento.

In secondo luogo, si sosteneva che il mero distacco di una gabbietta a protezione dei connettori posteriori del tachigrafo non era indizio di una manomissione, specie in difetto di specifica verifica tecnica, ma un fatto accidentale che non aveva in alcun modo compromesso la validità dello strumento. A dimostrazione di questo veniva allegata al ricorso una documentazione tecnica (relazione di un centro autorizzato per la revisione dei tachigrafi) che attestava la piena e corretta funzionalità dello strumento. Pertanto, anche in relazione al principio di buona fede ex art. 3 legge 689/1981, non si potevano applicare sanzioni all’autista e quindi alla ditta di autotrasporti. Esisteva al riguardo un’altra sentenza del Giudice di Pace di Ravenna (n. 585/2021) che in un caso analogo aveva dato ragione alla ditta di autotrasporto, sempre patrocinata dall’avv. Caponetto, annullando di conseguenza i verbali e la decurtazione punti.

Da ultimo si contestava il fermo amministrativo di trattore e semirimorchio per trasporto abusivo, motivando come per un’azienda di piccole dimensioni il fatto di non poter usufruire di un trattore e di un semirimorchio per la durata di tre mesi, in piena stagione, rappresentava una potenziale fonte di danno irreversibile e la perdita di contratti di trasporto fondamentali dai propri vettori.

LE CONSEGUENZE

Queste motivazioni convincevano il Giudice faentino che accoglieva a dicembre 2024 la domanda di sospensiva di tutti i verbali impugnati e disponeva la interruzione del fermo amministrativo, con la restituzione del complesso veicolare alla ditta proprietaria. Lo scorso 3 luglio il GdP, rilevata anche l’assenza di costituzione della Prefettura, accoglieva infine con sentenza n. 136/2025 il ricorso e quindi annullava i verbali impugnati. L’aver dimostrato la perfetta funzionalità dello strumento – si legge nella sentenza – è circostanza idonea e sufficiente per annullare la sanzione.

Una decisione che sicuramente pesa dal punto di vista giurisprudenziale. Come infatti osserva l’avv. Caponetto, un giudice riconosce che la dimostrazione della perfetta funzionalità del cronotachigrafo prevale rispetto all’accertamento degli agenti in tema di manomissione o alterazione dello stesso.

Queste gravi violazioni vengono infatti indicate dal comma secondo dell’art. 179 CdS contestato nel verbale con casi specifici, come quando un autista circoli con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero con cronotachigrafo che non ha le caratteristiche rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante. Ma non è questo il caso, visto che il dispositivo era presente e funzionante e con tuti gli elementi necessari e adeguati.

Quindi, un eventuale errore incolpevole da parte della ditta di trasporti ovvero un evento accidentale di per sé non esclude la buona fede della ditta di trasporti e quindi non dimostra la volontà dolosa della condotta.

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