L’esame per l’ottenimento della CQC (carta di qualificazione del conducente) cambia contenuto. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 21 agosto del decreto 5 luglio 2019 del ministero dei Trasporti vengono introdotte alcune novità rispetto alla normativa contenuta nel decreto 20 settembre 2013 e in particolare viene introdotto un nuovo esame da effettuare con sistema informatizzato attraverso un questionario estratto da un database predisposto dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo un metodo di casualità. Il candidato deve rispondere, entro novanta minuti, a settanta quesiti, barrando la lettera «V» o «F» a seconda che consideri quella proposizione vera o falsa. Quaranta quesiti sono tratti dagli argomenti di cui all’art. 7, comma 4, lettera a) del Decreto Ministero dei Trasporti – 20/09/2013, mentre i restanti trenta sono tratti dagli argomenti di cui all’art. 7, comma 4, lettere b) o c), in ragione del tipo di abilitazione che il candidato intende conseguire. La prova si intende superata se il numero di risposte errate è al massimo, di sette.
Se il titolare di CQC per trasporto di cose intende conseguire anche la qualificazione per il trasporto di persone può sostenere l’esame tramite un questionario con trenta quesiti, relativi agli argomenti di cui all’art. 7, comma 4, lettera c). Le risposte vanno date entro quaranta minuti e non si può andare oltre i tre errori.
Stessa procedura vale per il titolare di CQC per trasporto persone che intende conseguire anche la qualificazione per il trasporto di cose.
Chi è in possesso di un attestato di idoneità professionale per l’accesso alla professione di autotrasportatore e intende conseguire la qualificazione relativa al medesimo settore, sostiene l’esame tramite un questionario con quaranta quesiti, relativi agli argomenti di cui all’art. 7, comma 4, lettera a). In questo caso la prova dura cinquanta minuti e il numero massimo di errori consentito è di quattro.
Invece, se lo stesso soggetto munito di idoneità professionale per l’accesso alla professione di autotrasportatore ha frequentato un corso ai sensi dell’art. 9, comma 5, consegue la carta di qualificazione della tipologia per la quale ha frequentato la parte pratica del corso, per semplice esibizione all’ufficio Motorizzazione civile dell’attestato di frequenza del corso stesso.
La richiesta degli esami deve essere presentata dal candidato entro il termine di validità, pari a dodici mesi, dell’attestato di frequenza del corso propedeutico che ha seguito.
Una volta superato l’esame il conducente che è già titolare della patente di guida presupposta dalla CQC conseguita, viene rilasciato un duplicato della patente stessa sulla quale, in corrispondenza della predetta categoria, è annotato il codice unionale «95» seguito dalla indicazione di giorno, mese ed anno di scadenza di validità della qualificazione.
Al conducente titolare di autorizzazione a esercitarsi alla guida per conseguire una patente di categoria C, CE, D o DE, viene rilasciato, previo assolvimento dell’imposta di bollo, un CAP comprovante il conseguimento della CQC. Il CAP va esibito all’ufficio Motorizzazione civile all’atto della prenotazione della prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida: se tale prova risulta positiva, sulla patente di guida, in corrispondenza della categoria presupposta, è annotato il codice unionale «95» seguito dalla indicazione di giorno, mese ed anno di scadenza di validità della qualificazione CQC.
In caso di esito negativo della prova il candidato non può sostenere una nuova prova prima che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di quella precedente.