I datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell’INPS dall’erogazione di tale indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione, restando comunque acquisite e conservando la propria efficacia le contribuzioni versate per i periodi anteriori al maggio 2011.
Tutto questo per una serie di leggi che si sono sovrapposte e sulle quali poi è arrivata a sentenziare la Corte Costituzionale ( n. 82 del 9 maggio 2013) per dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 20, co. 1, secondo periodo, del DL n. 112/08 convertito con modificazioni in legge n. 133/08, il quale disponeva che «restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del … 1° maggio 2011.<
Di conseguenza la contribuzione di malattia versata per i periodi anteriori al 1° maggio 2011 è suscettibile di ripetizione nei limiti del termine di prescrizione di dieci anni.
L’INPS adesso chiarisce come queste somme possono essere rimborsate.
Innanzi tutto la contribuzione di malattia suscettibile di rimborso è quella versata per i periodi anteriori alla data del 1° maggio 2011.
A tal fine, i datori di lavoro interessati dovranno trasmettere apposita istanza, specificando, in particolare:
– la normativa di legge, ovvero la disposizione del contratto collettivo applicato, in base alla quale l’istante ha corrisposto ai propri dipendenti un trattamento economico, sostitutivo dell’indennità di malattia;
– gli importi dettagliati delle somme mensilmente versate a titolo di contribuzione di malattia e i periodi ai quali si riferiscono i versamenti.
La domanda va veicolata attraverso il cassetto previdenziale, utilizzando l’apposita sezione “Rimborsi/compensazioni”, presente in “versamenti F24”.