Un decreto interministeriale dello scorso 29 marzo, giunto in Gazzetta Ufficiale, l’8 giugno, diventa pienamente operativo grazie ad alcuni chiarimenti forniti oggi dall’Inps con circolare n. 144 dell’8 ottobre 2013. Stiamo parlando della possibilità di erogare in un’unica soluzione l’indennità o sussidio di disoccupazione (ribattezzata dal 1 gennaio, con la riforma Fornero, Aspi ovvero assicurazione sociale per l’impiego) a favore di quei lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro e che vogliono – diciamo genericamente – ripartire in proprio. In pratica la misura è rivolta a chi intende intraprendere un’attività di lavoro autonomo, avviare un’attività di impresa anche piccola, associarsi in una cooperativa o anche intraprendere un’attività di collaborazione con un committente diverso dal datore di lavoro con cui è cessato il rapporto di lavoro.
Questa misura, finanziata nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni ricompresi tra il 2013 e il 2015, viene ora estesa dall’Inps non soltanto ai lavoratori dipendenti, ma anche ai soci lavoratori di cooperativa.
Per questi ultimi la misura della contribuzione ASpI è, per il 2013, dello 0,32%, mentre la loro liquidazione è per un importo pari al 20% della misura delle indennità di disoccupazione.
L’Inps analizza anche il caso di un lavoratore che arrivi alle 52 settimane necessarie per soddisfare il requisito contributivo per accedere all’ASpI tramite i versamenti per l’assicurazione contro la disoccupazione derivanti da diversi rapporti di lavoro, uno o più a contribuzione piena e uno o più a contribuzione ridotta. In questo caso, si andrà prima a determinare la retribuzione media imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, e poi la percentuale di settimane a contribuzione ridotta rispetto al totale della contribuzione utile. Più precisamente:
– per l’indennità ASpI l’individuazione avverrà nelle 52 settimane utili ai fini del soddisfacimento del requisito contributivo precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro;
– per l’indennità mini ASpI l’individuazione avverrà nelle settimane di lavoro presenti nei 12 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.