C’è il camion, c’è l’autista e accanto a lui un passeggero. Ebbene, anche se è un familiare – la moglie o piuttosto un figlio – e anche se questo faccia parte della stessa impresa familiare del conducente, in ogni caso si viola l’art. 82 del cds, in quanto se ne fa un utilizzo diverso da quello prescritto dalle sue caratteristiche tecniche. Insomma, trasporta persone, quando invece dovrebbe trasportare merci. È quanto sostiene la Cassazione (sezione VI civile, ordinanza n. 10853/2013) specificando che, in base a quanto previsto dall’art. 54 cds – «gli autocarri sono veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse» – le uniche persone autorizzate a viaggiare sul veicolo sono quelle chiamate a svolgere operazioni accessorie al trasporto, come per esempio le attività di carico e scarico della merce. Se manca tale relazione funzionale al trasporto, la presenza della persona in cabina finisce per violare il codice della strada.
Cassazione: il familiare non può stare in cabina se non «serve» al trasporto
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