1.398 euro: è questa la sanzione accessoria che colpisce un imprenditore che impiega un lavoratore straniero, sprovvisto di permesso di soggiorno o con permesso scaduto. Lo stabilisce un decreto del ministero dell’Interno n.151 del 22 dicembre 2018, pubblicato lo scorso 15 febbraio nella Gazzetta Ufficiale. La norma entrerà in vigore il 2 marzo 2019.
Attenzione, la sanzione ricordata è soltanto quella che la normativa prevede a titolo di “contributo” richiesto al datore di lavoro per le spese necessarie per il rimpatrio della persona. In realtà, chi assume un lavoratore straniero irregolare commette, come peraltro ribadito anche da recenti sentenze della Corte di Cassazione, sia un illecito amministrativo, sia un reato penale. Il primo deriva dalla violazione delle norme che prevedono l’obbligo per il datore di lavoro di versare contributi sociali a favore dei propri lavoratori. Obbligo che, ovviamente, non viene assolto rispetto a un lavoratore irregolare. Il secondo invece deriva dalla violazione del testo unico sull’immigrazione.
Diverse, ovviamente, sono anche le sanzioni per queste due ipotesi. Mentre infatti l’illecito amministrativo comporta una sanzione di 5.000 euro, aumentata di un terzo nel caso in cui il lavoratore in questione sia minore, soggetto a sfruttamento o in numero superiore a tre, il reato penale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La sanzione accessoria che entrerà in vigore il prossimo sabato 2 marzo, invece, viene calcolata valutando i costi che lo Stato dovrà sopportare per rimpatriare il lavoratore. Essendo tali costi variabili, la stessa norma prevede che ogni anno (al 30 gennaio) la sanzione sia aggiornata.
Nel 2017 gli stranieri irregolari erano 491 mila, in netto calo rispetto ai 750 mila del 2002. La maggior parte di loro quando trova un impiego viene introdotto nei lavori domestici (dove i controlli sono per forza di cose più complessi) e nell’edilizia. Non esistono dati statistici rispetto al loro impiego nell’autotrasporto, anche se il fenomeno è comunque diffuso.