Abbiamo chiesto agli esperti di Fiap di rispondere a 10 domande per mettere a fuoco gli aspetti meno chiari del nuovo regime dalla reverse charge esteso con l’ultima legge di bilancio anche alla logistica. Tra gli aspetti più controversi, affrontati anche in un recente webinar e riassunti in una circolare redatta dall’associazione di categoria, la differenza tra il regime transitorio in vigore in attesa della validazione dell’Ue e la norma definitiva che prevede l’applicazione della charge alle prestazioni di servizi (non già in reverse charge o split payment) rese tramite appalto, subappalto, affidamento a consorziati o altri rapporti negoziali verso imprese che svolgono attività di trasporto e/o movimentazione merci e logistica. Non si applicherà nei rapporti con committenti finali non logistici come per esempio manifattura o GDO.
Al momento però valgono le indicazioni transitorie secondo le quali va esercita l’opzione in accordo tra fornitore e committente attraverso una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate per ogni contratto. Fatto questo, il prestatore emette fattura con IVA ma non la versa, mentre il committente versa l’IVA con F24 (codice tributo “6045”) entro il 16 del mese successivo, senza compensazione orizzontale. Se l’imposta risulta non dovuta, il committente ha diritto a rimborso (se prova l’effettivo versamento) ed è soggetto a sanzione 250–10.000 € con solidarietà del prestatore nel pagamento.
Ecco le risposte degli esperti ai dubbi più frequenti:
1) Chi è “operatore logistico/trasporto” ai fini della norma?
La legge non elenca codici ATECO puntuali; in via ragionevole ci si riferisce al gruppo H (trasporto e magazzinaggio). Si attendono chiarimenti ufficiali.
2) La reverse charge si applica anche verso committenti finali (manifattura/GDO)?
No. Con il committente non operatore logistico, continua l’IVA ordinaria.
3) Nel transitorio come si esercita l’opzione e per quanto dura?
Serve accordo tra le parti e comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate (Provv. 309107/2025; software “ReverseChargeLogistica”); vincolo triennale riferito al contratto.
4) Nel transitorio chi versa l’IVA e come? Si può compensare?
Versa il committente con F24 (cod. 6045), entro il 16 del mese successivo, senza compensazione orizzontale.
5) Cosa succede se l’imposta non era dovuta?
Il committente ha diritto al rimborso se prova il pagamento; sanzione 250–10.000 € e solidarietà del prestatore nel pagamento.
6) L’ambito oggettivo è solo “trasporti puri”?
La formulazione è ampia (“prestazioni di servizi” rese verso operatori del settore), e può includere servizi accessori/consulenze contrattualmente collegate: opportuni chiarimenti Agenzia delle Entrate.
7) Il reverse charge a regime crea problemi di rimborsi IVA?
Si possono chiedere rimborsi annuali/trimestrali, non prioritari. Nel transitorio, rimborsi più complessi (spesso occorre posizione creditoria protratta o rilevanti non imponibili).
8) Con il transitorio, il prestatore incassa l’IVA? E come chiude la contabilità?
No: incassa solo l’imponibile; l’IVA è versata dal committente. In contabilità, il debito IVA del prestatore si estingue tramite il versamento per conto (serve prova del pagamento).
9) Cooperative, consorzi e subappalti sono inclusi?
Sì: la norma richiama appalto, subappalto, affidamento a consorziati e rapporti equivalenti lungo la filiera.
10) Periodicità versamenti del committente: anche se è “trimestrale”?
Il versamento dell’IVA nel transitorio è sempre entro il 16 del mese successivo, a prescindere dalla periodicità di liquidazione del committente.