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Autovelox non omologato: multa nulla anche con rilevante differenza di velocità

Il Tribunale di Lodi conferma la non uguaglianza tra approvazione ed omologazione del tutor, anche in un caso in cui il delta di velocità era risultato superiore ai 30 km/h. In assenza di documentazione comprovante l’omologazione, infatti, il dispositivo Sicve non può comunque essere utilizzato per accertare violazioni del limite

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Ci occupiamo per l’ennesima volta della differenza tra omologazione e approvazione dell’autovelox per eliminare un dubbio che potrebbe sorgere quando la rilevazione del dispositivo segnala una differenza ampia tra la velocità ammessa e quella rilevata.

In questi casi si potrebbe pensare che anche un non corretto funzionamento del tutor potrebbe in ogni caso evidenziare un superamento dei limiti e quindi, in qualche modo, «giustificare» la sanzione. Ma il Tribunale di Lodi (sent. n. 572 del 7/11/2025) ha sgombrato il campo da ogni dubbio, ribaltando l’esito della decisione del Giudice di Pace a favore della Prefettura. Vediamo come.

IL FATTO

Un autista aveva proposto ricorso contro la sentenza del Giudice di Pace di Lodi (n. 285/2022), perché questa aveva confermato una multa per eccesso di velocità rilevata dal sistema Sicve (Tutor), e contro la successiva ordinanza-ingiunzione della Prefettura di Lodi. La violazione contestata riguardava la velocità di 164,43 km/h su un tratto dell’autostrada A1 con il limite canonico di 130 km/h. Una differenza di quasi 35 km/h.

L’appellante, difeso dall’avv. Roberto Iacovacci, sosteneva che l’apparecchiatura SICVe non era stata dimostrata come omologata, ma solo «approvata». Da parte sua la Prefettura lodigiana non aveva prodotto la documentazione sulle verifiche di funzionalità dell’apparecchio. Ora, come ben sappiamo, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015, gli strumenti di rilevazione della velocità devono essere omologati (non solo approvati) e sottoposti a verifiche periodiche, che vanno obbligatoriamente documentate. Secondo il ricorrente, la mancanza di prova dell’omologazione rendeva inattendibile la misurazione e illegittima di conseguenza la sanzione.

La Prefettura di Lodi aveva eccepito, di contro, che l’appello era inammissibile per mancanza di specificità nei motivi e che approvazione e omologazione sarebbero procedure equivalenti.

LA DECISIONE

Il Tribunale di Lodi non ha però avuto dubbi di sorta. Innanzitutto ha considerato l’appello perfettamente ammissibile, in quanto «l’appellante ha indicato chiaramente i punti contestati della sentenza e le relative ragioni». In più l’appello è risultato del tutto fondato e le ragioni del ricorrente sono state accolte in modo integrale.

La giurisprudenza più recente della Cassazione – hanno spiegato i giudici – ha ribadito che un apparecchio autovelox o Tutor approvato, ma non omologato, non può essere utilizzato per accertare violazioni del limite di velocità. Dell’omologazione, inoltre, mancano le prove, perché il verbale riportava soltanto l’avvenuta approvazione del SICVe ed il certificato di taratura. Non vi erano invece documenti che comprovassero l’omologazione prescritta dall’art. 142 C.d.S e neppure in giudizio la Prefettura aveva prodotto elementi per dimostrare l’omologazione stessa.

LE CONSEGUENZE

In conclusione, il Tribunale lombardo ha accolto l’appello ed annullato l’ordinanza-ingiunzione della Prefettura di Lodi e il verbale di accertamento. La Prefettura è stata poi condannata a rifondere le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio (complessivamente 740 euro più spese generali, IVA e CPA) da pagare direttamente all’avvocato dell’appellante (il c.d. antistatario).

La sentenza dunque conferma e consolida l’orientamento giurisprudenziale sulla questione, che è ormai indirizzato sull’assoluta differenza tra le due procedure.

Delle ultime decisioni in merito, infatti, solo una ci risulta sia andata controcorrente. Il Tribunale di Bologna ha infatti recentemente pubblicato una sentenza (n. 1816/2025) che ritiene valida la multa anche se l’autovelox è «solo approvato» e non formalmente omologato, interpretando l’art. 142 C.d.S. insieme all’art. 201 (che parla di apparecchi omologati ovvero approvati) e affermando che, alla luce di tale lettura, l’approvazione è sufficiente quando l’apparato risulti tarato e sottoposto a verifiche.

Si tratta tuttavia di una decisione isolata e che probabilmente, in sede di appello, verrà rovesciata dalla Corte d’appello. Di fatto questa decisione non tiene conto dell’indicazione della Cassazione che, essendo corte di legittimità, ha molto più peso rispetto a quella di un Tribunale di primo grado.

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