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Il carico/scarico della merce non vale come periodo di riposo per l’autista

La Corte di Cassazione ha chiarito che l’attività di scaricare e caricare le merci non costituisce una pausa valida dal lavoro, che invece deve essere un periodo di inattività totale correttamente registrata sul cronotachigrafo. Inoltre in questi casi la Corte Suprema ha confermato che gli ispettori del lavoro hanno competenza a sanzionare l’azienda e il trasportatore coinvolti

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Riposo degli autotrasportatoripause dalla guida e legittimità delle sanzioni irrogate dagli organi di controllo. Sono i temi di cui ci occupiamo oggi, prendendo spunto da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. La pronuncia riveste particolare importanza perché chiarisce in modo netto cosa possa essere considerato “riposo” e rafforza un orientamento giurisprudenziale rigoroso a tutela della sicurezza stradale e delle condizioni di lavoro dei conducenti

IL FATTO

La vicenda nasce da una sanzione amministrativa elevata dalla Direzione Territoriale del Lavoro nei confronti di un autotrasportatore e dell’azienda responsabile in solido, per violazione dell’art. 7 del Regolamento CE n. 561/2006 sui tempi di guida e di riposo. La contestazione riguardava il mancato rispetto dei periodi obbligatori di pausa in più giornate lavorative. 

Il conducente e l’azienda hanno però impugnato la multa, sostenendo innanzitutto l’incompetenza dell’Ispettorato del Lavoro a sanzionare violazioni ritenute di natura stradale. Secondo i ricorrenti, poi, le pause erano state effettivamente svolte, anche se non correttamente registrate. Infine il tempo dedicato a carico e scarico delle merci doveva essere considerato come pausa o comunque come interruzione valida della guida

Su questi temi la Suprema Corte si è espressa in modo puntuale e preciso. Per prima cosa ha respinto la tesi dell’incompetenza, affermando che la normativa sui tempi di guida e di riposo ha la duplice finalità di garantire la sicurezza della circolazione stradale e di tutelare la salute e le condizioni di lavoro dei conducenti. Proprio per questa ragione, l’art. 174 del Codice della Strada attribuisce i poteri di controllo sia alla polizia stradale sia agli ispettori del lavoro, configurando quindi una competenza concorrente e complementare. Le sanzioniirrogate dall’Ispettorato sono quindi pienamente legittime

LA DECISIONE

Ma il punto centrale della decisione riguarda la definizione di pausa. La Corte chiarisce che, in base al noto Regolamento CE n. 561/2006, la pausa è un periodo destinato unicamente al riposo, durante il quale il conducente non guidae non svolge alcuna altra mansione lavorativa. Di conseguenza, attività come carico e scarico delle merci, pulizia del veicolo e compilazione o gestione dei documenti di trasportorientrano a pieno titolo nell’orario di lavoro e non possono mai essere considerate pause valide. La pausa, per essere tale, deve consistere in una inattività totale

Un ulteriore aspetto affrontato riguarda la documentazione delle attività. La Cassazione ha ricordato che il conducente è tenuto a registrare correttamente tutte le attività sul cronotachigrafo. Anche quando si allontana dal veicolo e non può utilizzare l’apparecchio, ha l’obbligo di effettuare annotazioni manualisul supporto di registrazione. La mancata registrazione delle pause comporta che esse non risultino provate e siano quindi irrilevanti ai fini del rispetto della normativa, anche se in concreto fossero state svolte. 


LE CONSEGUENZE


Gli Ermellini hanno dunque rigettato il ricorso, adottando un’interpretazione rigorosa e finalistica della normativa nazionale ed europea. Hanno ribadito cioè che le regole sui tempi di guida e di riposo tutelano interessi primari, come la sicurezza di tutti gli utenti della strada e la salute dei lavoratori. Pertanto non ammettono deroghe, non consentono interpretazioni estensive o di tolleranza ed escludono che attività lavorative diverse dalla guida possano essere assimilate al riposo. 

Per i conducenti e le imprese di autotrasporto il messaggio è limpido: la pausa coincide esclusivamente con il riposo e richiede inattività totale ed ogni attività deve essere correttamente registrata, incluse le pause effettuate lontano dal veicolo

Inoltre i controlli possono essere effettuati sia dalla polizia stradale sia dagli ispettori del lavoro, entrambi legittimati a irrogare sanzioni pienamente valide

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