Veicoli - logistica - professione

HomeRubricheLegalmente parlandoPoliziotto chiede un caffè ad un autotrasportatore: condannato per concussione

Poliziotto chiede un caffè ad un autotrasportatore: condannato per concussione

La Cassazione ha confermato la pena per un sovrintendente della Polizia Stradale che, durante un controllo su strada, aveva ottenuto una banconota da cinque euro da un autotrasportatore, facendo un gesto allusivo di richiesta di un caffè. L’autista, pienamente in regola, ha pagato per evitare il protrarsi ingiustificato del controllo. La Corte ha escluso l’induzione indebita da parte del pubblico ufficiale, ritenendo centrale l’abuso del potere di controllo e la costrizione, anche tacita, da lui esercitata. E la dimensione minima dell’utilità – spiegano gli Ermellini - non attenua la gravità dell’abuso

-

Chiedere un caffè ad un autista di camion, anche solo con un gesto, durante un controllo stradale del mezzo da parte di un agente della Polstrada? Secondo la Cassazione, a certe condizioni, può configurare il reato di concussione (art. 317 c.p.).

È una pronuncia destinata a fare giurisprudenza nel settore dei trasporti quella emanata dalla Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (n.182 del 7 gennaio 2026), perché chiarisce che anche la richiesta di una somma irrisoria (5 euro) può far scattare questo grave reato e non quello minore di induzione indebita, con conseguenze pesantissime per l’agente e tutele maggiori per l’autista. Ma vediamo più nel particolare l’episodio.

IL FATTO

La vicenda trae origine da un controllo della Polizia Stradale su un veicolo industriale, fermato in una piazzola di sosta. Il conducente, un autista dipendente, risultava in regola con tutta la documentazione richiesta. Durante la fase iniziale del controllo, tuttavia, l’agente interrompeva la prassi ordinaria facendo capire che non è necessario proseguire con le verifiche. Subito dopo, attraverso un gesto non verbale – il movimento delle dita che allude all’offerta di un caffè – manifestava la richiesta di una piccola somma di denaro. L’autista, posto in quella situazione, estraeva una banconota da cinque euro dalle proprie tasche personali e la consegnava all’agente. A quel punto la pattuglia si allontanava senza completare il controllo.

Il fatto, nella sua materialità, è semplice e di entità economica minima, ma si inserisce in un contesto investigativo più ampio. Nel corso di un’indagine su presunti omessi controlli da parte di appartenenti alla Polstrada, gli inquirenti avevano infatti fatto ricorso ad attività di osservazione, intercettazioni e captazioni ambientali, dalle quali sarebbe emersa una prassi ricorrente, definita come «metodica del caffè». Un elemento rilevante perché permette di capire come l’episodio non era un gesto isolato o estemporaneo, ma faceva parte di un modo abituale di esercitare il potere di controllo su strada, per estorcere denaro.

Questa ricostruzione chiarisce la posizione dell’autotrasportatore, che non aveva commesso alcuna violazione e non stava cercando di evitare una sanzione, e la condotta dell’agente, che sfruttava la propria funzione e il proprio potere discrezionale per ottenere un’utilità, seppur modesta.

Viste le condanne nei gradi di merito, il sovrintendente faceva ricorso alla Suprema Corte, che però respingeva la richiesta.

LA DECISIONE

Ma qual è il motivo del respingimento? Dal punto di vista giuridico conta la qualificazione del fatto: concussione o induzione indebita. È una distinzione cruciale, soprattutto dopo la riforma introdotta dalla legge n. 190 del 2012, che ha scisso l’originaria fattispecie di concussione in due reati distinti. Da un lato, l’art. 317 del Codice penale disciplina la concussione, riservata alle ipotesi di costrizione fondate sulla minaccia di un danno ingiusto, anche solo implicita. Dall’altro, l’art. 319-quater introduce l’induzione indebita, che ricorre quando il pubblico ufficiale persuade il privato a dare o promettere utilità facendo leva sulla prospettiva di un vantaggio ingiusto, lasciando quindi al privato un margine di scelta che lo rende, in parte, corresponsabile e punibile.

Ebbene la Cassazione colloca il «caso dei cinque euro» in modo netto all’interno della concussione. Secondo i giudici, l’autotrasportatore non paga per ottenere un favore illegittimo né per conseguire un vantaggio che non gli spetterebbe. È in regola, non deve «far sparire» alcuna violazione e non riceve un trattamento di favore contrario alla legge. Inoltre, la sua qualità di lavoratore dipendente, che utilizza denaro proprio e non trae un beneficio economico diretto dall’anticipata conclusione del controllo, rende poco plausibile la lettura dell’episodio come scambio utilitaristico. Né del resto – spiegano i giudici – è necessario urlare o minacciare una multa per esserci concussione.

La Corte individua invece la costrizione nella minaccia implicita di un danno ingiusto: il possibile protrarsi del controllo. L’agente, grazie alla sua posizione, può legittimamente allungare le verifiche, fermare il mezzo, rendere la sosta più lunga e gravosa, con effetti immediati sull’organizzazione del lavoro e sulla catena delle consegne. Anche in assenza di parole, questo potere si traduce in una pressione concreta, difficilmente contestabile nell’immediato dal privato.

In altre parole il danno prospettato non è il controllo in sé, che è lecito, ma l’uso distorto di quel potere, sganciato da reali irregolarità e finalizzato a ottenere un’utilità personale. È questo abuso funzionale che, per la Cassazione, integra la concussione e non lascia spazio a qualificazioni intermedie o zone grigie.

LE CONSEGUENZE

Nelle conclusioni, la Cassazione ribadisce perciò un principio di portata generale: quando il privato non paga per ottenere un vantaggio indebito, ma per evitare un danno ingiusto derivante dall’abuso del potere pubblico, la fattispecie è concussione. La modesta entità della somma non incide sulla qualificazione giuridica del fatto, perché ciò che rileva è la qualità della pressione esercitata e l’asimmetria strutturale tra le parti.

La decisione produce anche effetti rilevanti sul piano processuale. Se il fatto fosse stato qualificato come induzione indebita, l’autotrasportatore sarebbe divenuto soggetto punibile e la sua posizione processuale sarebbe mutata, con conseguenze sull’utilizzabilità delle sue dichiarazioni, rese senza le garanzie previste per chi è indagato. La riconduzione alla concussione, invece, lo mantiene nel ruolo di persona offesa, rafforzando la tenuta probatoria delle sue dichiarazioni, secondo i principi richiamati anche in relazione all’art. 63 del Codice di procedura penale.

Sul piano sanzionatorio, la concussione comporta un trattamento più severo rispetto all’induzione indebita, con pene più elevate e rilevanti pene accessorie. Nel caso concreto, il ricorso del sovrintendente della Polizia di Stato viene rigettato e le spese processuali poste a suo carico.

In definitiva, la Corte utilizza questo caso per affermare che la dimensione minima dell’utilità non attenua la gravità dell’abuso, quando è in gioco l’esercizio distorto di un potere pubblico. Anche un gesto apparentemente banale diventa penalmente rilevante se inserito in un rapporto di soggezione, in cui chi è fermato in piazzola dipende da quel potere per poter ripartire, lavorare e adempiere ai propri doveri professionali. Insomma se paghi per evitare un danno sei vittima, se per avere un vantaggio sei complice.

-

close-link