Il Tribunale di Milano ha emesso una sentenza che per la prima volta in Italia traduce il cosiddetto “cartello dei camion” in una quantificazione concreta del danno. La decisione, depositata l’11 gennaio 2026, riguarda 14 imprese italiane che hanno agito contro Iveco, Scania, DAF e MAN, nell’ambito di un’azione più ampia avviata nel 2017 da CNA Fita a tutela soprattutto di piccole e medie imprese del settore. La sentenza è di primo grado e potrà essere impugnata, ma offre un riferimento numerico che finora mancava.
Il tribunale ha riconosciuto un sovrapprezzo dell’8% sul prezzo di acquisto di 141 camion medi e pesanti comprati tra il 1997 e il 2011, cioè durante il periodo del cartello accertato a livello Ue. Non solo. Per sei veicoli acquistati subito dopo la fine formale dell’intesa illecita, i giudici hanno riconosciuto un ulteriore danno del 4%, parlando di “effetto residuo”. A questi importi si aggiungono rivalutazione monetaria e interessi. Secondo le stime diffuse da CNA Fita, il risultato medio si aggira intorno ai 13.000 euro per veicolo, ma il dato effettivo dipende dai singoli prezzi di acquisto e dalle date.
Uno degli aspetti più rilevanti, per chi guarda a questa decisione come precedente, è il metodo. Il Tribunale di Milano non si è limitato a una valutazione equitativa generica, ma ha lavorato su una consulenza tecnica d’ufficio di tipo economico, analizzando il mercato e le dinamiche dei prezzi. I giudici hanno corretto in parte le conclusioni del consulente, ma hanno motivato puntualmente il risultato finale, respingendo l’idea di percentuali automatiche o standard. L’8% riconosciuto si colloca così in una fascia intermedia nel panorama europeo: più alto di molte decisioni fondate su stime puramente equitative, spesso intorno al 5%, ma più basso di alcuni casi isolati che avevano riconosciuto valori superiori.
La sentenza affronta poi una serie di questioni giuridiche tipiche di questo contenzioso. Viene ribadito che la decisione della Commissione europea che ha accertato il cartello è vincolante quanto all’esistenza dell’infrazione, ma non risolve automaticamente il tema del nesso causale e dell’ammontare del danno, che devono essere valutati dal giudice civile. Quanto alla presunzione di danno prevista dalla normativa europea sul risarcimento antitrust, il tribunale ha ritenuto che non fosse applicabile per ragioni temporali, dato che il cartello si è concluso prima del recepimento della direttiva in Italia. Tuttavia, facendo leva sul principio europeo di effettività, i giudici hanno evitato di imporre alle imprese un onere della prova eccessivo o di fatto impossibile.
Un passaggio importante per l’autotrasporto riguarda la cosiddetta eccezione di “passing-on”, cioè l’argomento secondo cui i vettori avrebbero trasferito il sovrapprezzo sui clienti attraverso le tariffe. Questa linea difensiva è stata respinta, chiarendo che l’onere di dimostrare un effettivo trasferimento del danno grava sui convenuti. Allo stesso modo, non è stata accolta la tesi secondo cui eventuali benefici fiscali avrebbero dovuto ridurre il danno risarcibile.
Sul piano pratico, il caso milanese coinvolge solo 14 imprese, ma secondo CNA Fita circa 3.000 operatori sarebbero interessati da azioni collegate. In parallelo, altre iniziative collettive si muovono nei Paesi Bassi, mentre la Germania continua a essere un punto caldo del contenzioso, con centinaia di cause in corso. Il quadro resta quindi frammentato, ma questa decisione segna un passaggio chiave: anche in Italia i tribunali iniziano a dare un valore economico preciso al danno da cartello. Per le imprese che hanno acquistato camion nel periodo interessato, il messaggio è chiaro. Il tema non è più solo giuridico o “di principio”: esiste ormai un parametro giudiziario che riconosce un sovrapprezzo significativo.


