La gestione degli spostamenti dei lavoratori rappresenta da sempre uno dei temi più complessi neirapporti tra aziende e dipendenti, soprattutto nel settore dei trasporti, dove cambiamenti organizzativi possono incidere in modo significativo sui tempi e sui costi sostenuti dal personale. Quando il datore di lavoro modifica di fatto il luogo da cui prende avvio la prestazione lavorativa, imponendo al dipendente di raggiungere una sede più distante utilizzando il proprio veicolo, si pone il problema di individuare quali siano i diritti economici spettanti al lavoratore.
Una sentenza della Cassazione affronta proprio questa questione, chiarendo i rapporti tra un accordo aziendale e le tutele riconosciute dal Contratto Collettivo Nazionale della Logistica e dei Trasporti.
IL FATTO
La vicenda riguarda un autista di autoarticolati la cui sede di lavoro contrattuale era situata in una determinata località. Per esigenze organizzative, l’azienda decide però di attrezzare un nuovo piazzale di sosta in un’altra zona, distante circa 70 km dalla sede originaria, trasformandolo di fatto nel punto di partenza abituale dell’attività lavorativa. Il conducente si trova così costretto a percorrere quotidianamente una distanza molto maggiore rispetto a quella inizialmente prevista, utilizzando il proprio veicolo privato per raggiungere il nuovo piazzale. Per gestire la situazione, l’azienda stipula un accordo con le rappresentanze sindacali interne. L’intesa prevede il riconoscimento di un compenso fisso settimanale per le giornate in cui l’autista si reca presso la nuova sede operativa. Tale somma viene però trattata in busta paga come retribuzione per lavoro straordinario, sia sotto il profilo fiscale che sotto quello previdenziale.
Il conducente contesta però questa soluzione, sostenendo che il compenso riconosciuto remunera esclusivamente il maggior tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro, ma non copre le spese sostenute per l’utilizzo dell’automobile privata. Per questo motivo chiede il riconoscimento dell’indennità di uso del mezzo proprio previstadall’art. 28 del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, che disciplina proprio l’utilizzo di un veicolo personale nell’interesse dell’impresa.
LA DECISIONE
La Corte Suprema conferma le precedenti decisioni dei giudici di merito e dà pienamente ragione al lavoratore. Nella motivazione viene chiarito che l’accordo aziendale e l’indennità prevista dal contratto collettivo perseguono finalità completamente diverse e non possono essere considerati alternativi o sovrapponibili.
Secondo i giudici, il compenso forfettario riconosciuto dall’accordo aziendale rappresenta una forma di remunerazione del maggior tempo impiegato dall’autista per raggiungere la nuova sede operativa. Si tratta quindi di una componente retributiva collegata all’allungamento di fatto della prestazione lavorativa, correttamente assimilata al lavoro straordinario.
L’indennità per l’uso del mezzo proprio prevista dal CCNL ha invece una natura differente, perché non remunera il tempo del lavoratore, ma serve a compensare i costi materiali sostenuti per l’utilizzo del veicolo personale, come carburante, manutenzione, usura, assicurazione e altre spese connesse all’impiego dell’automobile nell’interesse del datore di lavoro. Si tratta dunque di un rimborso spese e non di una voce retributiva.
La Cassazione sottolinea inoltre che il trasferimento verso il nuovo piazzale non è frutto di una scelta autonoma del dipendente, ma deriva da una precisa decisione organizzativa dell’azienda. Poiché il lavoratore è costretto a utilizzare il proprio veicolo per adempiere alle disposizioni ricevute, il relativo costo non può essere posto a suo carico. Ne consegue che il diritto al rimborso chilometrico previsto dal contratto collettivo rimane pienamente operante, indipendentemente dall’esistenza del compenso riconosciuto dall’accordo aziendale.
LE CONSEGUENZE
La sentenza certifica dunque che le tutele previste dal contratto collettivo prevalgono quando queste disciplinano aspetti diversi rispetto a quelli regolati dalla contrattazione aziendale. Gli Ermellini affermano infatti che un accordo aziendale non può eliminare implicitamente un diritto economico riconosciuto dal CCNL se i due istituti perseguono finalità differenti.
Dal punto di vista pratico, la decisione rafforza la tutela dei lavoratori che utilizzano il proprio mezzo per esigenze imposte dall’organizzazione aziendale. Viene chiarito che il rimborso chilometrico non può essere assorbito da altre voci retributive destinate a compensare il tempo di percorrenza o altre prestazioni lavorative. Tempo e costi di utilizzo del veicolo rappresentano infatti due aspetti distinti che possono essere remunerati contemporaneamente.
Nel caso concreto, il lavoratore ha ottenuto il riconoscimento di oltre 12.000 euro di rimborsi chilometrici calcolati secondo le tabelle ACI, mentre l’azienda è stata condannata anche al pagamento delle spese legali.


