Il cronotachigrafo nasce come uno strumento destinato a controllare i tempi di guida, le pause e i periodi di riposo degli autisti professionali. Negli ultimi anni, il suo ruolo è diventato sempre più centrale anche sotto il profilo della sicurezza stradale, grazie alla grande quantità di dati che è in grado di registrare durante la circolazione del veicolo.
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n.19147/2026) ha però rovesciato in modo sorprendente quello che sembrava un caposaldo giurisprudenziale in materia, affermando che le informazioni memorizzate dal tachigrafo possono essere utilizzate anche per contestare il superamento dei limiti di velocità. Si tratta di una pronuncia che, se confermata da altre sentenze, è destinata ad avere un effetto bomba sull’attività di controllo delle autorità e sulla gestione delle flotte aziendali.
IL FATTO
La vicenda trae origine da una sanzione elevata nel 2022 dalla Polizia locale di Alessandria nei confronti di una società di autotrasporto. Durante un controllo, gli agenti avevano estratto i dati dal cronotachigrafo di un autoarticolato, rilevando che il mezzo aveva raggiunto una velocità di 96 km/h, superiore al limite consentito.
L’azienda aveva impugnato il verbale sostenendo che le registrazioni del tachigrafo non potessero essere utilizzate come prova per contestare una violazione dell’art. 142 del Codice della strada. Secondo la difesa, la normativa europea che disciplina il cronotachigrafo non consentirebbe un simile utilizzo e, inoltre, l’accertamento sarebbe stato in contrasto con una circolare del Ministero dell’Interno del 14 ottobre 2021.
In primo grado il ricorso era stato accolto e la sanzione annullata. La controversia è quindi approdata davanti alla Corte di Cassazione, chiamata a stabilire se i dati registrati dal cronotachigrafo possano in effetti essere utilizzati anche come prova dell’eccesso di velocità.
LA DECISIONE
La Corte di Cassazione ha però ribaltato la decisione del Tribunale, accogliendo il ricorso dell’amministrazione e rinviando la causa al giudice di primo grado, in diversa composizione, per riesaminare il merito, attenendosi ai principi stabiliti dalla Suprema Corte. Vediamo i motivi.
Secondo gli Ermellini, né il Regolamento (UE) n. 165/2014 né la Direttiva 2006/22/CE vietano l’utilizzo delle registrazioni tachigrafiche per accertare il superamento dei limiti di velocità. Al contrario, la normativa europea impone che il cronotachigrafo registri anche la velocità del veicolo e garantisca alle autorità competenti la possibilità di accedere a questi dati nell’ambito delle attività ispettive.
La Cassazione osserva inoltre che il Codice della strada è perfettamente coerente con il quadro normativo europeo, attribuendo pieno valore probatorio ai dati estratti dal cronotachigrafo quando siano acquisiti secondo le procedure previste dalla legge. I giudici sottolineano anche che non vi era alcuna necessità di investire della questione la Corte di giustizia dell’Unione europea attraverso un rinvio pregiudiziale. La disciplina viene infatti ritenuta sufficientemente chiara e priva di dubbi interpretativi, anche alla luce dell’archiviazione di una precedente procedura d’infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia sul medesimo tema.
Attenzione però. La Suprema Corte precisa anche che il cronotachigrafo non viene assimilato a un autovelox e non diventa uno strumento di rilevazione automatica della velocità. La decisione si limita ad affermare che, quando i dati sono correttamente acquisiti nell’ambito di un controllo e valutati secondo le procedure vigenti, essi costituiscono una prova pienamente utilizzabile per accertare l’eccesso di velocità.
LE CONSEGUENZE
La pronuncia segna un passaggio rivoluzionario per il mondo dell’autotrasporto, poiché amplia il valore delle informazioni registrate dal cronotachigrafo. Se fino a oggi l’attenzione delle imprese era rivolta soprattutto al rispetto dei tempi di guida e di riposo, la decisione della Cassazione evidenzia come i dati memorizzati possano assumere un ruolo decisivo anche nellaverifica del rispetto dei limiti di velocità. E questo in presenza di una giurisprudenza che fino ad oggi era andata in senso prevalentemente contrario.
Per le aziende di trasporto diventa quindi ancora più importante monitorare con continuità le informazioni registrate dai tachigrafi digitali, non soltanto per garantire il rispetto della normativa sociale europea, ma anche per prevenire violazioni del Codice della strada che possono tradursi in sanzioni amministrative e responsabilità aziendali.
La sentenza rafforza inoltre il principio secondo cui il cronotachigrafo costituisce uno strumento di tutela della sicurezza stradale a tutto tondo. Le registrazioni contenute nella memoria del dispositivo non fotografano esclusivamente i tempi di lavoro dell’autista, ma rappresentano anche una fonte di prova attendibile sul comportamento di guida del conducente e sulla dinamica di circolazione del veicolo. Per il settore dell’autotrasporto si tratta di un orientamento destinato ad avere effetti dirompenti sia sull’attività di controllo delle autorità sia sulle procedure interne di gestione delle flotte, sempre che questa decisione non rimanga un caso isolato nella sconfinata e spesso contraddittoria giurisprudenza della Corte Suprema.


