La app (il cui nome è: VerificaC19) la conoscono un po’ tutti. Ma adesso il governo, tramite il Dpcm 12 ottobre 2021, n. 127 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 246 del 14 ottobre 2021) ha introdotto altri metodi proprio per facilitare i controlli quotidiani e automatizzati da remoto di quei lavoratori che, come gli autisti, non accedono alla sede aziendale o si trovano in trasferta. I nuovi sistemi sono due, differenziati anche in relazione alle dimensioni dell’impresa:
- quelle con oltre 50 dipendenti possono verificare preventivamente la validità delle certificazioni verdi inserendo i codici fiscali dei lavoratori sul portale dell’INPS;
- tutte le aziende, a prescindere dalla loro dimensione, possono utilizzare un software integrato nei tornelli all’ingresso che tramite lettura del QR code verifichi la validità della certificazione.
Il Dpcm specifica pure che, anche in caso di aggiornamento delle certificazioni verdi da parte della Piattaforma nazionale DGC, i lavoratori possano avvalersi dei documenti rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestino di:
• aver effettuato la prima dose di vaccino da almeno 15 giorni; il documento è valido fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.
• aver effettuato una dose di vaccino dopo una precedente infezione da Covid-19 (solo in tal caso il documento è valido dalla data di somministrazione del vaccino);
• aver completato il ciclo vaccinale (anche monodose);
• essere risultati negativi a un tampone molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;
• essere guariti da Covid-19 nei 6 mesi precedenti.
Infine, rispetto al tema del trattamento dei dati personali, il Dpcm ne limita la raccolta ai soli dati strettamente necessari all’adozione delle misure anti-Covid, vale a dire alla sola realizzazione delle attività conseguenti a un controllo del green pass con esito negativo (es. assenza ingiustificata, sanzioni disciplinari, redazione del verbale di accertamento e contestazione della violazione, trasmissione degli atti al Prefetto).
Di conseguenza non sono lecite le attività di registrazione e/o verbalizzazione delle attività di verifica che comportano l’annotazione dei soggetti controllati con esito positivo.