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In pendenza di ricorso contro una multa non si possono decurtare i punti patente

Per il giudice di pace di Grosseto non è possibile richiedere i dati del conducente prima ancora che sia definito (con decisione passata in giudicato) il procedimento di impugnazione del verbale da cui consegue la decurtazione dei punti patente. Per cui non possono essere sottratti punti dalla patente per mancata indicazione delle generalità del guidatore

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La sentenza di oggi, anch’essa segnalata dall’avv. Roberto Iacovacci, che ha seguito la causa, si occupa di punti patente e di quando sia lecito toglierli o meno. La questione è stata recentemente sottoposta – lo scorso 3 aprile – al giudice di pace di Grosseto che ha deciso a favore del ricorrente, responsabile in solido per una multa per eccesso di velocità attribuita a un veicolo di sua proprietà.

IL FATTO

Il ricorso era rivolto contro un’ordinanza-ingiunzione della Prefettura grossetana, che era stata emessa in ragione del fatto che, secondo l’UTG (Ufficio territoriale di governo, sinonimo di Prefettura), il ricorrente non avesse indicato nei termini previsti le generalità del guidatore del mezzo. Ma il ricorrente negava questo fatto, poiché aveva – secondo lui nei tempi previsti dalla legge – contestato la multa giudizialmente e quindi non era per questo obbligato a informare delle generalità di chi era alla guida del mezzo.

LA DECISIONE

Il giudice di pace ha dato ragione al proprietario. L’organo giudicante ha innanzitutto stabilito che il ricorso era del tutto ammissibile, poiché l’ordinanza della Prefettura era stata notificata il 20 gennaio 2023 e il ricorso registrato il 14 febbraio 2023, dunque nei termini di legge. Poi il ricorrente ha dimostrato di avere impugnato il verbale di multa, anche in questo caso entro le tempistiche previste dalla normativa. Fatte queste premesse, il giudice toscano si è rifatto a una sentenza del Tribunale di Roma (n. 8354/2016) che recita: «In tema di violazioni alle norme sulla circolazione stradale, l’impugnazione della multa sospende l’obbligo del proprietario dell’auto di comunicare entro 60 giorni chi era alla guida per non perdere i punti della patente. Viola infatti il diritto di difesa dover rivelare i dati personali del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali e amministrativi per l’annullamento del verbale. Ne consegue che è illegittima l’eventuale decurtazione dei punti effettuata dall’autorità in pendenza del ricorso».
È un principio ribadito anche da una circolare del ministero dell’Interno (n. 7157, 5 settembre 2011), cha a sua volta cita altre circolari con lo stesso contenuto, in cui si spiega come «la presentazione di ricorso avverso verbale di contestazione (dal quale consegue la decurtazione di punti patente), costituisce giustificato e documentato motivo di omissione dell’indicazione delle generalità del conducente».
Queste affermazioni – dice il giudice di pace – sono confermate da altre numerose e conformi decisioni della giurisprudenza di merito.

LE CONSEGUENZE

In sostanza, dunque, fino all’esito definitivo della decisione, il proprietario non è tenuto a effettuare la comunicazione dei dati anagrafici del conducente prevista dall’art. 126 bis CdS.
In altre parole, non è possibile richiedere (essendo assolutamente prematuro, proprio perché sub iudice), i dati del conducente prima ancora che sia definito – con decisione passata in giudicato – il procedimento di impugnazione del verbale da cui consegue la decurtazione di punti patente. Solo quando la decisione relativa alla sanzione sarà passata in giudicato, il ricorrente dovrà provvedere ad effettuare la dichiarazione dei dati anagrafici del conducente del mezzo.
L’ordinanza-ingiunzione della Prefettura di Grosseto è stata di conseguenza annullata e le spese interamente compensate.

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