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L’azione diretta del sub-vettore non viola la parità di trattamento dei creditori

A giudizio della Corte di Appello di Bari il sub-vettore che non ha ricevuto il pagamento del nolo dal vettore principale può agire nei confronti del committente finale del trasporto per ottenere il pagamento del corrispettivo dovuto, senza per questo ricevere un ingiusto trattamento differenziato rispetto agli altri crediti derivanti dalla procedura concorsuale

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Oggi parliamo di un importante principio di diritto, la par condicio creditorum, e della sua non-applicazione a una fattispecie abbastanza comune nelle aule di tribunale, ovvero l’azione diretta del sub-vettore di un contratto di trasporto nei confronti del committente finale, nel caso in cui il vettore principale non abbia provveduto a pagarlo.
Per par condicio creditorum (letteralmente “parità di trattamento dei creditori”) si intende il principio giuridico in virtù del quale i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione (art. 2741 del Codice civile). Per assicurare questa parità di trattamento, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale o esecutiva può essere iniziata o proseguita da questo o quel creditore. Ma nel caso in esame, seguito con successo dallo Studio Zunarelli di Bologna, vedremo come questa regola non si applica nell’azione giudiziale del sub-vettore.

IL FATTO

Tutto prende il via da un sub-vettore che non aveva ricevuto il pagamento del nolo dal vettore principale, sottoposto a procedura concorsuale. Ricordiamo che per procedura concorsuale si intende lo strumento giuridico attraverso il quale l’ordinamento detta le regole per gestire la situazione di crisi in cui versa un’impresa, quando questa non riesce a far fronte alle proprie obbligazioni con i normali mezzi di pagamento.
Contro il mancato incasso il ricorrente aveva deciso di agire in giudizio, sulla base dell’art. 7-ter del decreto legislativo 286/2005, nei confronti del committente finale del trasporto per ottenere la condanna di quest’ultimo al pagamento del corrispettivo dovuto (cosiddetta “azione diretta”).
Tuttavia il Tribunale di Bari rigettava la domanda del sub-vettore, ritenendo che l’arti. 7-ter dovesse trovare applicazione solo tra soggetti in bonis (cioè solvibili). In caso contrario – aveva motivato il giudice di primo grado – sarebbe stato appunto violato il principio della par condicio creditorum previsto dalla legge fallimentare. In altri termini, in caso di accoglimento dell’azione diretta, il credito del sub-vettore avrebbe ricevuto un trattamento differenziato e privilegiato rispetto agli altri crediti sottoposti a procedura, venendo riconosciuto integralmente.

LA DECISIONE

Il sub-vettore, assistito dallo Studio Zunarelli, decideva allora di impugnare la decisione del Tribunale di Bari presso la Corte d’Appello del capoluogo pugliese, che ribaltava la prima pronuncia.
Secondo la difesa, infatti, riconoscendo l’azione diretta verso il committente, il legislatore vuole garantire una maggiore tutela ai vettori finali che svolgono effettivamente il trasporto e che ne sostengono i costi operativi.
In altre parole, la legge intende evitare che il rischio di insolvenza del vettore possa ricadere sul sub-vettore. «L’eventuale assoggettamento alla procedura concorsuale del vettore – spiega la sentenza – che deve considerarsi condebitore solidale del committente finale per il pagamento del nolo, non può in alcun modo avere effetti sul vincolo di solidarietà e non può comportare la liberazione degli altri condebitori in bonis (in questo caso del committente)».
Non essendoci alcuna limitazione esplicita nella lettera della legge, quindi, non si può escludere l’operatività dell’azione diretta nel caso in cui il vettore sia sottoposto a una procedura concorsuale. Al contrario di quanto sostenuto dal Tribunale in primo grado, infatti, non sussisterebbe alcuna lesione del principio della par condicio creditorum, perché l’azione diretta inciderebbe esclusivamente sul patrimonio di un soggetto terzo ed estraneo rispetto alla procedura concorsuale stessa.
Ma come la mettiamo col fatto che il committente non avesse ancora pagato il nolo al vettore principale? Secondo la Corte d’Appello di Bari la cosa non riveste alcuna importanza. Il committente aveva infatti sostenuto che, ammettendo l’azione diretta ex art. 7-ter e dopo aver pagato il sub-vettore, egli avrebbe avuto diritto di compensare il proprio debito verso il vettore sottoposto a procedura concorsuale con il proprio controcredito di rivalsa (art. 56 legge fallimentare). Secondo questa ricostruzione, quindi, l’accoglimento dell’azione diretta proposta dal sub-vettore avrebbe comportato un’inevitabile violazione della par condicio creditorum e un’alterazione della massa attiva a disposizione della procedura concorsuale.
Ma, confutando questa tesi, la Corte rileva che la compensazione tra i debiti e crediti del soggetto sottoposto a concordato preventivo richiede, ai sensi dell’art. 56, che i rispettivi crediti siano sorti precedentemente all’apertura della procedura concorsuale. Di conseguenza, il credito che deriva dal diritto di regresso del committente che abbia versato il nolo al sub-vettore non può mai porsi in compensazione, poiché costituisce un diritto nuovo e autonomo, acquisito solo al momento del pagamento.

LE CONSEGUENZE

In conclusione, la Corte di Appello di Bari ha deliberato che non sussiste la violazione del principio della par condicio creditorum, né l’alterazione della massa attiva concorsuale, in caso di proposizione dell’azione diretta nei confronti del committente finale, nell’ipotesi in cui il vettore sia stato assoggettato a procedura concorsuale. Esiste invece responsabilità solidale tra il vettore e il committente per il pagamento del nolo al sub-vettore e, conseguentemente, il giudice ha condannato il committente al pagamento dei crediti che nascono dal servizio di trasporto in favore dell’appellante.

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