Veicoli - logistica - professione

HomeLe risposte degli espertiLegalmente parlandoRevoca patente: solo se la guida illegittima è provata

Revoca patente: solo se la guida illegittima è provata

Secondo il Tribunale di Latina se manca la prova documentata di una condotta di guida che viola l’obbligo di copertura assicurativa del veicolo non esistono i presupposti per infliggere la misura cautelare del sequestro del veicolo e quindi la sanzione accessoria della revoca della patente di guida

-

La sentenza di oggi cerca di sbrogliare una matassa piuttosto complicata, ovvero la revoca della patente per aver infranto la norma dell’art. 213, c. 8, d.lgs. 285/1992 (circolazione abusiva con veicolo sottoposto a sequestro), provvedimento a sua volta innescato dalla violazione dell’art. 193, c. 2, Codice della Strada (circolazione senza copertura assicurativa).

IL FATTO

La Prefettura di Latina aveva contestato a un autotrasportatore la violazione dell’art. 213 sopra citato che recita: «Il soggetto che ha assunto la custodia (del veicolo sequestrato – ndR), il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.984 a euro 7.937. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente». L’organo della PA aveva dunque provveduto a emettere un’ordinanza con cui ritirava la patente di guida.
Il camionista, difeso dall’avv. Roberto Iacovacci, aveva fatto ricorso al giudice di Pace di Latina, ma aveva visto la sua pretesa respinta. Senza perdersi d’animo, aveva in seguito proposto appello al Tribunale della città laziale, sostenendo l’illegittimità della revoca della patente perché il verbale presupposto, quello che multava per guida del mezzo senza assicurazione (art. 193, c.2, CdS), non sarebbe stato notificato. La richiesta dell’appellante era dunque l’annullamento ovvero la revoca dell’ordinanza prefettizia di revoca della patente, con l’immediata restituzione della stessa.
La Prefettura non appariva in giudizio.

LA DECISIONE

Il Tribunale di Latina ha ribaltato il giudizio di primo grado e dato ragione al conducente. Vediamo il ragionamento.
Il verbale che contestava la violazione dell’obbligo assicurativo – dice il Tribunale – secondo il ricorrente non è stato notificato ed è solo in base a questo atto che poi sarebbe seguito il secondo verbale di violazione della circolazione abusiva (e conseguentemente la revoca della patente). In altre parole, per il trasportatore «non ci sarebbe la prova della condotta di guida posta in essere dal conducente in violazione dell’obbligo di copertura assicurativa del veicolo e della conseguente sussistenza dei presupposti per comminare la misura cautelare del sequestro del veicolo e la sanzione accessoria della revoca della patente di guida». Mancherebbe insomma il deposito da parte dell’Amministrazione della documentazione relativa alle violazioni contestate.
Il Tribunale spiega poi che, sulla base di numerose sentenze della Cassazione, in giurisprudenza è  acquisito il principio secondo cui «nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa… è onere della P.A. provare la sussistenza degli elementi costitutivi della sua pretesa, mentre all’opponente spetta di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa». Quindi grava sulla PA, quale attore sostanziale, «la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa, mentre non grava sull’opponente, che li abbia contestati, la prova della loro inesistenza». L’opponente deve insomma dimostrare solo le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall’amministrazione.
Sulla base di questo principio generale, nel caso specifico, il Tribunale osserva che, esaminando il fascicolo d’ufficio relativo al giudizio di primo grado, l’amministrazione non ha adempiuto agli oneri probatori sulla stessa gravanti, «poiché non ha provveduto a depositare alcuna documentazione a dimostrazione della legittimità del provvedimento opposto». Infatti, nella ordinanza di revoca della patente è richiamato il verbale di accertamento n. U5258 del 05.03.2021 redatto dalla Polizia Locale di Cisterna di Latina, dal quale però non emerge alcuna puntuale indicazione degli estremi del verbale presupposto – quello relativo alla circolazione senza assicurazione – né vi sono elementi precisi che consentano di risalire ad esso. Inoltre, nel corso del giudizio di primo grado, l’amministrazione non ha prodotto documentazione che attestasse «l’esistenza e la effettiva riconducibilità del verbale presupposto all’accertamento di violazione dell’art. 193, c. 2, C.d.S.».
L’amministrazione convenuta, insomma, anche a prescindere dal fatto che non si sia presentata in giudizio, avrebbe dovuto depositare documentazione che provasse di avere svolto un’istruttoria per giungere alla contestazione della violazione dell’art. 213, 8 c., C.d.S. e alla conseguente revoca della patente di guida, documentazione che invece manca.

LE CONSEGUENZE

A conclusione del giudizio l’organo giudicante ha perciò annullato l’ordinanza prefettizia di revoca della patente. La Prefettura è stata condannata anche al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, a favore dell’avv. Iacovacci antistatario.
Ricordiamo che viene considerato avvocato antistatario il difensore che dichiara di aver assistito il proprio cliente senza aver riscosso gli onorari e anticipando le spese del giudizio. Ai sensi dell’art. 93 c.p.c., il procuratore che si dichiara antistatario, in caso di vittoria nel giudizio, può richiedere al giudice di condannare la controparte al pagamento delle spese legali direttamente in suo favore.

close-link