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Patenti e CQC, il calendario delle proroghe

Sono anni che leggo anticipazioni preventive su quanto sarebbe cambiato l’autotrasporto con l’approvazione del pacchetto mobilità. Ora che questo insieme di atti normativi è, almeno in parte entrato in vigore in Italia, è possibile focalizzarsi su quelle che sono le disposizioni effettivamente da applicare? Giuseppe N_ Jesi (AN)

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Il perdurare dell’emergenza Covid continua a produrre conseguenze in ogni settore produttivo. Nel settore dell’autotrasporto, tra le tante ripercussioni esistenti, genera particolare confusione la validità dei documenti di guida e di circolazione dei veicoli. Il ministero dei Trasporti per cercare di fare chiarezza ha emanato la circolare 22916 del 27.08.2020 che vista l’evoluzione e il passare del tempo richiederà un ulteriore intervento.

Per quanto riguarda le patenti di guida occorre coordinare due disposizioni vigenti, ovvero il Regolamento UE 2020/698 che proroga le validità dei documenti in scadenza tra il 01.02.2020 e il 31.08.2020 per un periodo di 7 mesi decorrenti dalla data di scadenza del documento stesso, e il decreto legge 18/2020 per effetto del quale le patenti di guida italiane in scadenza tra il 31.01.2020 e il 30.12.2020 sono prorogate al 31.12.2020. Il tutto sintetizzato nella tabella intitolata «La patente di guida».
Pertanto, a titolo di esempio, una patente di guida rilasciata in Italia scaduta il 30.04.2020 è valida sul territorio nazionale fino al 31.12.2020, mentre negli stati UE fino al 30.11.2020 (7 mesi).

Relativamente alla CQC è necessario prendere in riferimento ben 3 disposizioni legislative ovvero:

  • il Reg UE 2020/698 che proroga la validità di 7 mesi dei documenti scadenti tra il 01.02.2020 e il 31.08.2020;
  • D.L 18/2020 che prevede la validità per 90 giorni successivi alla fine dello stato di emergenza (oggi fissato in Italia al 31.01.2021) per i documenti scadenti tra il 31.01 ed il 31.07.2020
  • Decisione della Commissione UE C 2020 5591 final che autorizza l’Italia a prorogare di 7 mesi le C.Q.C. scadenti nel periodo 01.02.2020 – 31.12.2020

In base a questi tre regolamenti si possono sviluppare le situazioni mostrate nella tabella sulla CQC.

Per quanto riguarda i “patentini ADR” anche qui occorre distinguere la scadenza con le seguenti modalità:

  • quelli in scadenza tra il 31.01.2020 e 29.02.2020 sono validi per i 90 giorni successivi al termine dello Stato di Emergenza
  • quelli in scadenza tra il 01.03.2020 e 01.11.2020, per effetto dell’Accordo Multilaterale M324, conservano validità fino al 30.11.2020.
  • quelli in scadenza tra il 01.03.2020 e 31.07.2020 fuori dall’Accordo Multilaterale M324 sono validi per i 90 giorni successivi alla fine dello stato di emergenza.

Per quanto riguarda la carta tachigrafica, l’emissione di una nuova patente di guida per rinnovo o duplicato con la conseguente attribuzione di un nuovo numero non influisce sulla sua validità e non comporta l’obbligo di richiedere una nuova carta tachigrafica in quanto la normativa comunitaria prevede che sia inserito il numero di patente al momento del rilascio della carta.

Come si può notare ci sono diversi aspetti a cui prestare attenzione e disallineamenti tra la normativa nazionale e quelle europea nati soprattutto perché l’Italia ha il triste primato di essere stato il primo Paese del vecchio continente a entrare in emergenza adottando in anticipo provvedimenti relativi alle proroghe, mentre l’Unione europea li ha adottati successivamente creando le differenze descritte.

Paolo Moggi
Paolo Moggi
Responsabile qualità e sicurezza Gruppo Federtrasporti
Scrivete a Paolo Moggi: certificati@uominietrasporti.it

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