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Quando si dice… AZIONE DIRETTA

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Nei numeri passati, in questa pagina abbiamo preso in esame alcune delle specifiche modalità di tutela del credito che il nostro ordinamento riconosce in capo ai vettori. Continuando con la panoramica di tali peculiarità, esamineremo oggi un particolare strumento che il legislatore ha riconosciuto esclusivamente a favore di una ben determinata categoria di vettori, ossia gli autotrasportatori: mi riferisco all’azione diretta disciplinata dall’art. 7 ter del D.lgs 286/2005.
La norma richiamata prevede che il vettore che abbia svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore «ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l’azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore».

Chi garantisce?
Si tratta, a ben vedere, di una norma dalla portata potenzialmente dirompente e astrattamente idonea a garantire in modo pressoché certo i crediti di quegli autotrasportatori che, collocandosi nella parte terminale della filiera, abbiano materialmente eseguito il trasporto.

Come li garantisce?
Dal punto di vista pratico, infatti, la corretta applicazione della norma dovrebbe consentire a qualunque autotrasportatore, che abbia materialmente eseguito un trasporto e non riesca a ottenere dal proprio committente il pagamento di quanto pattuito, di agire per il pagamento del nolo, risalendo a suo piacimento lungo l’intera filiera di coloro che hanno contribuito a commissionare quello specifico trasporto. Tali soggetti saranno tenuti in solido fra loro a pagare quanto dovuto al vettore di fatto, anche nel caso in cui essi abbiano già pagato al primo vettore l’intero nolo contrattualmente pattuito. 

Quale obiettivo si pone?
La finalità della norma è evidente e, per certi versi, condivisibile. Con l’introduzione di tale disposizione (unitamente ad altre ispirate dalle medesime finalità) il legislatore ha preso atto che molte problematiche dell’autotrasporto traggono origine da un’eccessiva lunghezza della filiera con cui gli ordini di trasporto pervengono ai vettori di fatto, ossia ai soggetti chiamati a eseguire materialmente la prestazione. Una delle possibili risposte a tale criticità è stata individuata nella scelta di rendere maggiormente responsabili i vari attori della filiera che, per evitare di rispondere personalmente di inadempienti posti in essere dai soggetti che si pongono a valle, dovranno vigilare sulla correttezza dei comportamenti di coloro di cui scelgono di avvalersi per l’adempimento delle prestazioni di trasporto.

«Se un mittente commissionasse un trasporto a uno spedizioniere e questi, affidatolo al vettore prescelto non pagasse il nolo pattuito, il vettore di fatto sarebbe privo delle tutele previste dall’art. 7 ter, in quanto il trasporto non gli è stato commissionato da un vettore, ma da uno spedizioniere»

Ma in concreto ha funzionato?
A quasi dieci anni dalla sua introduzione, il bilancio di una norma che potrebbe astrattamente rappresentare uno strumento assai efficace nella tutela dei diritti di credito dei vettori di fatto è, come spesso accade con le disposizioni introdotte a tutela degli autotrasportatori, composto da luci e ombre.In una prima fase di vigenza della norma (introdotta con il d.l. 6.7.2010 n. 103) si è assistito a una certa “timidezza” dei vettori, che spesso – anche per ragioni di carattere commerciale – hanno preferito non attingere in modo deciso al nuovo strumento. Si è, successivamente, entrati in una fase in cui si è passati a un utilizzo più frequente e consapevole dell’azione diretta, la quale, tuttavia, per alcuni anni è stata fortemente depotenziata da una serie di interpretazioni giurisprudenziali distorte e non condivisibili, con cui cui si affermava che non era possibile fare ricorso all’azione diretta ogniqualvolta l’originario debitore del nolo si veniva a trovare in una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, ecc.). Da un paio di anni, tuttavia, tale iniziale orientamento parrebbe completamente superato e la giurisprudenza, oramai dominante, ammette il ricorso all’azione diretta anche nei casi in cui il vettore di fatto non ottenga il pagamento del nolo dovutogli a causa del fallimento del proprio committente.

Quali limiti si incontrano?
Superate le incertezze interpretative resta, ora, un ulteriore limite intrinseco alla possibilità di fare ricorso all’azione diretta, rappresentato dalle modalità con cui è stata formulata la norma. Come si è rammentato, l’azione diretta spetta al vettore che abbia ricevuto incarico da altro vettore. Ne consegue che, laddove un mittente commissionasse l’organizzazione di un trasporto a uno spedizioniere e questi, una volta affidato il trasporto al vettore prescelto non pagasse il nolo pattuito, il vettore di fatto sarebbe privo delle tutele previste dall’art. 7 ter, in quanto il trasporto non gli è stato commissionato da un vettore, ma da uno spedizioniere. È una differenziazione non in linea con la ratio della norma e difficilmente giustificabile, alla quale potrebbe essere opportuno porre rimedio in sede normativa per rendere l’azione diretta del tutto rispondente alla ratio che l’ha ispirata.

Massimo Campailla
Massimo Campailla
Avvocato senior partner Studio Zunarelli
Scrivete a Massimo Campailla: parolediritte@uominietrasporti.it

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