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2026: nuove regole, nuovi rischi per la cassa delle imprese

La Legge di Bilancio, in vigore da inizio anno, introduce cambiamenti fiscali significativi che toccano direttamente le strategie aziendali, dalla gestione degli investimenti alla distribuzione degli utili fino ai flussi di cassa operativi. Imprenditori e uffici amministrativi devono coglierne gli effetti pratici per pianificare il 2026

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Plusvalenze sui beni strumentali

Le vendite di macchinari, attrezzature o immobili produttivi subiscono un inasprimento deciso: fino al periodo d’imposta 2025, chi possedeva un bene da almeno tre anni poteva spalmare la plusvalenza su un massimo di cinque quote annuali, diluendo l’impatto fiscale. Dal 2026 questa flessibilità scompare del tutto: l’intera plusvalenza concorre al reddito nell’esercizio della cessione, indipendentemente dall’anzianità del possesso. L’unica eccezione riguarda le cessioni di azienda o ramo d’azienda (rateizzabili fino a 5 anni con possesso triennale).

L’effetto pratico è un innalzamento del carico fiscale immediato, particolarmente gravoso per imprese che generano plusvalenze rilevanti. Si complica anche il calcolo degli acconti 2026: l’imposta del periodo precedente (2025) va ricalcolata ipotizzando l’applicazione delle nuove regole, anche per cessioni già perfezionate.

Dividendi e regime PEX

Qui la rivoluzione è totale: fino al 2025 i dividendi percepiti da società IRES godevano dell’esenzione del 95% (tassazione effettiva IRES all’1,2%) senza soglie minime di quota o valore fiscale. Dal 1° gennaio 2026 il beneficio si restringe drasticamente: serve una partecipazione diretta o indiretta (nel gruppo) almeno del 5%, oppure un valore fiscale della quota superiore a 500.000 euro per godere della riduzione; diversamente i dividendi deliberati a partire dal 1° gennaio saranno imponibili al 100% (24% IRES).

Il nuovo regime si applica anche ai dividendi di fonte estera e a quelli erogati a non residenti. In alcuni casi, quando la struttura societaria sia a più livelli e tutti gli investitori possiedano quote minime, ogni incasso di dividendi comporterà una stratificazione di tassazione che il sistema precedente aveva sterilizzato. Non ci sono novità per le persone fisiche. Lo stesso inasprimento dei requisiti debutta per le plusvalenze PEX, sommandosi ai criteri storici (possesso di 12 mesi, iscrizione tra le immobilizzazioni, residenza non in paradisi fiscali), ma vale solo per partecipazioni acquistate dal 2026: quelle detenute prima seguono il regime precedente e si creerà un doppio binario.

Iper ammortamenti

Buone notizie per chi investe in innovazione: torna l’iper-ammortamento dal 2026, in sostituzione dei crediti d’imposta 4.0 e 5.0 per beni strumentali nuovi «tecnologici». Invece di un credito compensabile, si maggiora il costo fiscalmente deducibile (fino al 40% in più su alcune categorie), con benefici maggiori per imprese con utili consistenti.

L’agevolazione copre investimenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 (prorogabile a giugno 2027 con acconto del 20%), ma richiede comunicazione obbligatoria al MIMIT e prevede il recupero del beneficio in caso di vendita anticipata; inoltre è stata introdotta una novità in tema di territorialità, sono agevolati i soli beni:

• destinati a strutture produttive ubicate in Italia

• prodotti in Italia o in un paese UE (o SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia)

mentre in passato (per il vecchio iper e per i bonus Industria 4.0 e Transizione 5.0) il requisito era limitato all’utilizzo in Italia, ma non paese di produzione dei beni.

Compensazioni F24

Dal 1° luglio 2026 la soglia per bloccare le compensazioni orizzontali con ruoli scaduti scende da 100.000 a 50.000 euro. Superata questa soglia scatta il divieto totale, salvo rateizzi o rottamazioni.

È un campanello d’allarme per la liquidità delle PMI: controllare regolarmente i carichi all’agente della riscossione diventa imprescindibile.

Tobin Tax

Le aliquote raddoppiano dal 1° gennaio 2026 sulle transazioni speculative:

• 0,4% (0,2% sui mercati regolamentati) per trasferimenti di azioni e strumenti partecipativi italiani;

• 0,04% per operazioni ad alta frequenza. Restano esclusi gruppi societari, Srl e titoli di piccole capitalizzazioni (sotto 500 milioni).

Estromissione immobile dell’imprenditore individuale

Ancora una volta viene riproposta la norma che permette di trasferire un immobile strumentale per natura o per destinazione dalla sfera professionale a quella personale; l’agevolazione consiste nel pagamento di un’imposta sostitutiva sulla plusvalenza pari all’8%, con la possibilità di ricorrere al valore catastale (normalmente inferiore a quello «normale») in fase di calcolo della plusvalenza. L’operazione, che potrà riguardare solo gli immobili posseduti sia al 30/9/2025 che all’1/1/2026, dovrà essere perfezionata entro il 31/5/2026.

È stata riproposta la Rottamazione dei ruoli già affidati all’Agente della Riscossione entro il 31/12/2023, riferiti ad alcune tipologie di omissioni, come gli omessi versamenti da dichiarazione, i c.d. avvisi bonari, contributi INPS ed altri. L’agevolazione consiste nella possibilità di chiudere le partite aperte senza pagare sanzioni, interessi, compenso dell’AdeR. Per usufruire dell’agevolazione si dovrà presentare una domanda di rottamazione il cui effetto sarà che il debitore non verrà più considerato moroso ai fini fiscali e contributivi, potendo così ottenere il rilascio del DURC negativo. Il mancato pagamento di 2 rate consecutive o dell’unica rata farà decadere dal beneficio.

Liquidazione automatica dell’IVA in caso di dichiarazione omessa

È una novità che si applicherà per le dichiarazioni omesse anche negli anni precedenti, purché al 1° gennaio 2026 non sia scaduto il termine per l’accertamento; l’agenzia delle Entrate eseguirà automaticamente la liquidazione dell’IVA sulla base di fatture transitate sullo SDI, corrispettivi telematici e LIPE.

Terminata la liquidazione l’Agenzia comunicherà l’importo al contribuente (con aggravio di sanzioni e interessi), che potrà instaurare un contraddittorio per aggiungere documenti in suo possesso, non considerati dall’AdE, per modificare l’esito della liquidazione. Si considera omessa anche la dichiarazione in cui non siano stati compilati i campi VE e VF.

La base imponibile IVA delle permute

È radicalmente cambiato in questa materia il principio di determinazione, passato dal valore normale dei beni o servizi permutati al costo ad essi riferibile. Nella maggior parte dei casi il costo è inferiore al valore normale e per tale ragione la relazione accompagnatoria prevede una riduzione del gettito fiscale. Sono subito emerse criticità nell’individuazione di tutti gli elementi di costo da considerare, diretti e indiretti, quindi non solo quelli sostenuti ma tutti quelli riferibili al bene o al servizio.

La maggiore criticità, al cui riguardo si attende un chiarimenti ministeriale, è rappresentata dall’eventuale conguaglio in denaro, prassi comune in edilizia (ma non solo).

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