Nella larga casistica delle sanzioni per infrazioni stradali quella per passaggio con il rosso è sicuramente una di quelle che più fa discutere e che maggiormente porta queste liti a essere risolte nelle aule dei tribunali. Tuttavia, l’argomentazione che il giudice di pace di Monza ha accolto, in una causa dello scorso 6 settembre, per decidere di annullare una multa – o meglio l’ordinanza/ingiunzione prefettizia, se vogliamo essere più tecnici – risulta piuttosto originale e, sotto certi versi, sorprendente.
IL FATTO
Il ricorso era stato proposto contro un provvedimento emesso dalla Prefettura di Milano, sulla base di un verbale del 6 ottobre 2022 compilato della Polizia Locale di Vimodrone, in cui appunto si condannava il ricorrente al pagamento di una multa salata – 357,85 euro – per aver attraversato l’impianto semaforico quando il passaggio era vietato dalla presenza del segnale rosso (art. 146 Codice della strada – Violazione della segnaletica stradale).
In difesa del multato, l’avv. Roberto Iacovacci aveva elencato alcune motivazioni a sostegno della tesi difensiva, tra cui la carenza di motivazione dell’ordinanza, l’assenza di prova dell’infrazione, l’inidoneità della segnaletica e, in sintesi, l’attendibilità del verbale.
LA DECISIONE
Il 14 giugno 2023 l’Amministrazione milanese aveva depositato tra gli atti processuali il verbale di verifica della corretta funzionalità dell’impianto fotografico e il certificato di taratura dell’apparecchiatura. Ma in questo caso, diversamente da altre occasioni, la giudice monzese non aveva dato importanza alla regolarità formale di questi dispositivi, quanto piuttosto a elementi più concreti e fattuali. Spiegava infatti l’organo giudicante lombardo che nel decidere della questione era stato decisivo considerare che la foto allegata agli atti dalla Prefettura fosse in bianco e nero, «non sussistendo pertanto adeguata dimostrazione del passaggio del veicolo all’incrocio con segnalazione che vietava il transito». In altre parole, la foto in bianco e nero non permetteva di dimostrare/vedere – poiché appunto non a colori – il disco acceso della lanterna semaforica fermo sullo stato di passaggio vietato.
LE CONSEGUENZE
Il ricorso è stato quindi accolto per carenza di prova, l’ordinanza annullata e le spese di lite compensate. Resta da vedere se il passaggio irregolare del semaforo potesse essere provato in altro modo, ovvero dalla posizione della parte di lanterna illuminata (il rosso di solito si trova in alto). Ma evidentemente la giudice non ha ritenuto che la foto fosse abbastanza chiara anche per questa ulteriore considerazione.