È un interrogativo, quello contenuto nel titolo della notizia, che si era posto dopo l’approvazione del decreto 69/2013 che innovava l’art. 202 del c.d.s. introducendo la possibilità di ridurre una sanzione dovuta del 30% pagando entro 5 giorni dalla contestazione/notifica del verbale. Adesso una risposta arriva da una circolare del ministero dell’Interno del 16 settembre con cui si conferma anche per chi avesse violato l’obbligo di copertura assicurativa (art. 193, comma 2 del c.d.s.) l’ammissibilità di pagare in misura ridotta, anche se, l’obbligo sorto dopo l’accertamento della violazione si estingue soltanto se, entro 60 giorni, il trasgressore dimostri di aver stipulato una polizza assicurativa valida. In caso contrario l’importo ridotto versato sarà trattenuto come acconto e il veicolo fatto oggetto di confisca.
La riduzione del 30 % sussiste pure rispetto all’ipotesi prevista dal comma 3 dell’art. 193 c.d.s, quello relativo cioè alla riduzione di ¼ della sanzione quando la copertura assicurativa sia scaduta da meno di 30 giorni o quando la rottamazione del veicolo sia stata eseguita entro 30 giorni dall’accertamento, con alcune precisazioni:
– rispetto alla polizza scaduta da meno di 30 giorni, il pagamento effettuato entro 5 giorni estingue l’obbligazione, se effettivamente la copertura assicurativa sia riattivata entro 30 giorni dalla scadenza;
– nel caso di rottamazione entro 30 giorni, laddove l’autore della violazione va a richiedere la rottamazione del veicolo entro 5 giorni dalla contestazione/notifica del verbale, deve versare l’intero importo della sanzione quale cauzione. Quando poi la rottamazione sarà effettuata, a quel punto l’Ufficio che ha in deposito la cauzione gliela restituirà, trattenendo una somma pari 1/4 della sanzione con l’ulteriore sconto del 30%
Discorso diverso vale per la sospensione della patente visto che non si può godere della riduzione del 30%, soltanto rispetto alla sanzione accessoria alla norma del codice della strada che è stata violata. Al contrario la riduzione rimane possibile laddove la sospensione sia decisa dal Prefetto come misura cautelare in base all’art. 223, comma 2 del c.d.s. Allo stesso modo è possibile la riduzione quando la norma violata preveda la misura accessoria della sospensione della patente soltanto in caso di recidiva, perché in questa eventualità la riduzione del 30% può essere esclusa quando, al momento di compilare il verbale, chi effettua l’accertamento su strada viene a conoscenza che, rispetto a quel soggetto, sia stata già accertata la violazione della stessa norma. Se sussistessero dubbi l’ammissione al beneficio rimane possibile.
Infine, la riduzione del 30% non si applica alle sanzioni che prevedono la confisca del mezzo anche quando tale misura risulta in concreto impossibile (come quando il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito.