Ad assumere oggi propendono in pochi. Ma anche perché spesso non si sa che ci sono diverse normative che, di fronte a situazioni particolari, abbattono decisamente il costo del lavoro. Normative peraltro emanate proprio alla fine dello scorso anno. Vediamole insieme.
TAGLIO DELL’IMPONIBILE IRAP
La prima disposizione si trova all’interno della Legge di Stabilità (art. 1, comma 132) in cui si introduce, proprio dall’esercizio 2014, una deduzione dalla base imponibile Irap per i datori di lavoro che assumono nuovi dipendenti a tempo indeterminato, aumentando il numero di lavoratori impiegati rispetto all’anno precedente.
L’importo deducibile, che si calcola in misura corrispondente al costo dei nuovi lavoratori con un limite di 15.000 euro a persona, spetta per l’anno dell’assunzione e per i due anni successivi. La nuova deduzione parte dal 2014, ma è comunque a regime e dunque si applica anche in anni seguenti.
A CHI SPETTA
Alle imprese che, rispetto al numero medio del 2013, incrementano il numero di lavoratori impiegati con contratto a tempo indeterminato. L’incremento, però, va misurato al netto delle diminuzioni occupazionali eventualmente verificatesi in società controllate o collegate (in base all’art. 2359 del codice civile) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
QUANTO E FIN QUANDO SI RISPARMIA
Facciamo un esempio. Consideriamo di sfruttare la deduzione massima (15.000 euro): a quel punto il minor carico di Irap effettivamente fruibile dall’impresa ammonterà a 585 euro annui a dipendente per 3 anni, con un risparmio complessivo di 1.755 euro. La deduzione decade se, negli esercizi successivi, il numero dei dipendenti risulta inferiore o pari al numero dei lavoratori mediamente occupati in quello di assunzione.
ASSUNZIONE DI LAVORATORI ASPI
Altra opportunità è quella offerta dalla circolare n. 175 del 18 dicembre 2013 con cui l’INPS fornisce istruzioni per attuare il D.L. n. 76/2013 in cui sono previsti incentivi all’assunzione di soggetti privi di occupazione percettori dell’indennità ASpI.
A CHI SPETTA
L’art. 7 prevede che al datore che assume, a tempo pieno e indeterminato, lavoratori che fruiscono dell’ASpI è concesso un contributo pari al 50% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.
L’INPS ora chiarisce che il beneficio è riferito anche alle assunzioni di lavoratori che, avendo inoltrato istanza di concessione, abbiano diritto all’ASpI (anche se non l’hanno ancora percepita), nonché ai casi di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine già instaurato con un lavoratore, titolare di indennità ASpI, cui sia stata sospesa la corresponsione dell’ASpI a causa della sua occupazione a tempo determinato.
A QUANTO AMMONTA
Una volta ammessi al beneficio, l’incentivo è corrisposto sotto forma di contributo mensile e spetta solamente per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore. È comunque cumulabile con eventuali agevolazioni contributive spettanti, ma non è cumulabile con altre tipologie di aiuti di tipo finanziario.