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Codice della strada, niente sospensione breve della patente se la violazione è rilevata con l’autovelox

Una circolare del ministero dell’Interno chiarisce che al trasgressore non identificato in prossimità del compimento dell’infrazione non può essere applicata la pena accessoria della sospensione breve della patente. Per gli autisti professionisti salva la CQC, il punteggio da considerare è quello della patente. Novità anche per le infrazioni nelle ZTL: le tariffe per l’ingresso e la sosta vanno sommate alle multe.

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Non sarà possibile applicare la pena accessoria della sospensione breve della patente, introdotta con l’ultima revisione del Codice della strada, se la violazione viene rilevata da dispositivi elettronici come autovelox e quindi il trasgressore viene identificato successivamente al momento della violazione. Altro discorso invece se il conducente viene identificato in un momento successivo alla trasgressione durante un controllo da parte delle forze dell’ordine. Il distinguo arriva da una circolare del ministero dell’Interno emessa il 25 giugno scorso che prova a dare risposte ai quesiti evidenziati con l’entrata in vigore della riforma voluta dal ministro Salvini. Il documento chiarisce anche un importante punto riguardo alle infrazioni all’interno delle ZTL: in caso di violazioni per l’ingresso o la sosta nelle zone a traffico limitato oltre alla sanzione va richiesto anche il pagamento delle tariffe non corrisposte. 

Sospensione della patente: per gli autisti salva la CQC

La sospensione breve della patente si applica, in presenza di alcune violazioni, ai conducenti titolari di una patente con meno di 20 punti identificati al momento dell’infrazione. In caso di violazioni commesse nell’esercizio di attività professionali di trasporto di persone o merci – specifica la circolare – per cui è richiesto il possesso della CQC, il punteggio da verificare per l’eventuale applicazione della sospensione “breve” della patente non è quello risultante da tali titoli professionali, ma quello risultante dalla patente posseduta. Detto questo, la sospensione può essere applicata solo con identificazione del conducente a seguito di un controllo dopo l’avvenuta violazione, se questo non è possibile perché l’infrazione è stata rilevata da dispositivi elettronici, tipo autovelox, quindi con identificazione in un momento successivo. Tuttavia, si ritiene applicabile quando il conducente viene identificato al momento dell’accertamento anche se questo è avvenuto in epoca successiva alla commissione della violazione (violazione accertata in ufficio a seguito della ricostruzione di un incidente stradale, quando il conducente viene identificato durante i rilievi del sinistro); oppure, quando l’infrazione è commessa in epoca precedente al controllo e accertata attraverso l’esame dei dati della carta del conducente o del disco del tachigrafo o del dispositivo di controllo, sempreché atteso il conducente sia identificato al momento dell’accertamento della violazione e della contestazione. Infine, la circolare precisa che la sospensione breve è applicabile anche in presenza di un conducente titolare di patente rilasciata all’estero. 

ZTL: oltre alla multa anche la tariffa per l’accesso e la sosta

La circolare inoltre chiarisce che le tariffe non corrisposte per la ZTL e per la sosta a pagamento devono essere recuperate con un meccanismo per il quale tali importi vanno a maggiorare la sanzione prevista per la singola violazione: quindi le tariffe non corrisposte diventano parte integrante, come previsto dagli articoli 202, 203, 208 del nuovo codice della strada, dell’importo della sanzione. Nel verbale di contestazione devono essere riportati in modo disgiunto al fine di evitare una maggiorazione della sanzione in modo arbitrario.

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