In vigore dal 31 maggio scorso, giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 aprile 2025 che concede una serie di deroghe ad alcune tipologie di trasporti sui tempi di guida e riposo degli autisti e sull’uso del cronotachigrafo in attuazione dell’articolo 13 del regolamento Ue 561/2006 e dell’articolo 3 del regolamento 165/2014, recepiti in Italia negli articoli 176 (tempi di guida e riposo) e 179 (uso del cronotachigrafo) del codice della strada.
Il provvedimento (Esenzione dall’obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall’obbligo di dotazione ed uso dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (UE) n. 165/2014) introduce una serie di deroghe alla disciplina dei tempi di guida e riposo degli autisti e all’uso del cronotachigrafo a bordo a partire dai trasporti effettuati con veicoli sotto le 7,5 tonnellate per servizi postali comunitari. Esentati anche i mezzi speciali per il trasporto di denaro o valori che, stando al regolamento comunitario, devono evitare le soste ai fini della sicurezza. Esenzioni inoltre per i veicoli “adibiti a scuola guida per l’ottenimento della patente di guida o dell’attestato di idoneità professionale e per il relativo esame, purché non utilizzati per il trasporto di persone o di merci a fini di lucro.
Speciale deroga anche ai veicoli impiegati per fini tecnici, come servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di raccolta e smaltimento dei rifiuti domestici a domicilio, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio. Tra questi anche mezzi speciali impiegati per il trasporto di materiali per circhi o parchi divertimenti.
Infine, capitolo a parte per il trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali, entro un raggio fino a 100 chilometri. Stessa cosa per i veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie o adibiti al trasporto di rifiuti di animali o di carcasse non destinate al consumo umano;