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Cosa portare in cabina? Chiarimenti del Ministero

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Quali documenti portare obbligatoriamente in cabina? A questa domanda risponde una circolare dell’8 aprile del Ministero dell’Interno, con cui si indica chiaramente la documentazione, relativa ai 28 giorni precedenti all’accertamento, che il conducente deve tenere a bordo del veicolo. La legislazione attuale prevede che i documenti cambino in base al tipo di cronotachigrafo utilizzato.

 

Veicolo dotato di cronotachigrafo analogico

In questo caso la documentazione comprende:

          fogli di registrazione della giornata in corso e dei 28 giorni precedenti

          carta del conducente
ogni registrazione manuale e tabulato registrato in giornata e nei 28 giorni precedenti,

 

Veicolo dotato di cronotachigrafo digitale

In questo caso la documentazione comprende:

          carta del conducente

          ogni registrazione manuale e tabulato registrato in giornata e nei 28 giorni precedenti

          fogli di registrazione relativi alla giornata in corso e ai 28 giorni precedenti nel caso in cui in tale periodo abbia guidato un veicolo munito di apparecchio analogico.

La circolare dell’8 aprile aggiunge una serie di punti, da tenere presenti per evitare sanzioni:

– ogni qualvolta il conducente utilizzi un veicolo dotato di apparecchio di controllo digitale, i tempi di guida, le altre mansioni, le interruzioni e i periodi di riposo devono essere documentati mediante la carta del conducente;

– se si guidano sia veicoli con apparecchio digitale sia con sistema analogico, in ogni caso nei 28 giorni, il conducente deve avere con sé sia i fogli di registrazione dei giorni in cui era alla guida di un altro veicolo dotato di apparecchio analogico, sia la carta del conducente per i giorni in cui ha guidato un veicolo dotato di apparecchio digitale;

– se l’autista è temporaneamente sprovvisto di carta del conducente (perché attende duplicato per furto, smarrimento, deterioramento) può produrre le stampe delle attività svolte con veicolo munito di apparecchio digitale;

non è sanzionabile il conducente che in sede di controllo esibisca la carta del conducente e non le stampe dell’attività svolta, anche se l’organo di controllo non sia in grado di leggere la carta esibita.

Redazione
Redazione
La redazione di Uomini e Trasporti

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