La posta elettronica certificata (PEC) è ormai un obbligo per le imprese, sia società che ditte individuali. Ma in quali sanzioni incorre chi contravviene a tale obbligo? Il Ministero dello Sviluppo economico ha risposto in una nota in maniera molto netta, rispondendo a una Camera di Commercio che chiedeva se fosse possibile rifiutare l’iscrizione di un atto notarile di una società, il cui rappresentante legale non abbia adempiuto all’obbligo di comunicazione della PEC.
Il ministero ha detto in pratica che è impossibile procedere all’iscrizione dell’atto principale in quanto la mancata comunicazione dell’indirizzo PEC rende incompleta l’stanza di iscrizione al registro delle imprese. E di conseguenza, le Camere di Commercio devono richiedere all’impresa di comunicare l’indirizzo di PEC entro il termine di 90 giorni (per le società) o di 45 giorni per le ditte individuali; se ciò non avviene, il Ministero ritiene che l’ufficio del Registro, venuto a conoscenza dell’atto o fatto da iscrivere, dovrebbe contestare al legale rappresentante della società, o al titolare di impresa individuale, la violazione delle disposizioni del codice civile che impongono l’iscrizione di un atto o fatto nel Registro delle Imprese, ed eventualmente comminare le sanzioni previste dall’art. 2630 c.c per le società e dall’art. 2194 per le imprese individuali.
Rimane il fatto che il ministero indirettamente conclude dicendo che il solo inadempimento della comunicazione PEC non costituisce presupposto per irrogare la sanzione, ma l’Ufficio del registro, almeno inizialmente, deve sospendere l’atto in attesa della comunicazione della PEC, da fornire nei tempi ricordati.