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Container: Tariffe +1,48% sui servizi di trasporto a settembre-ottobre 2021

Due verbali integrano l’accordo di regolazione del settore dei servizi di trasporto contenitori; questi riguardano il Modello di calcolo della clausola di salvaguardia sul gasolio e il Distanziere Nazionale R.T.O. Ores 2020

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Le associazioni dell’autotrasporto e della committenza hanno siglato un’intesa riguardante il trasporto combinato di container. Due sono i verbali integrativi all’accordo, eccoli in dettaglio.:

MODELLO DI CALCOLO DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA SUL GASOLIO

Le parti sottoscrittrici hanno concordato nel primo verbale integrativo un modello di calcolo della clausola di salvaguardia sul gasolio che riconosce una maggiorazione tariffaria dell’1,48% sui servizi di trasporto effettuati nel periodo settembre-ottobre 2021. Sulla clausola di salvaguardia si è basato il vigente sistema di variazione automatico dell’incidenza del costo del gasolio sulle tariffe di servizi di trasporto. Questo sistema fa riferimento a due diverse rilevazioni: del prezzo del gasolio alla data di sottoscrizione dell’accordo (3 giugno 2021); del prezzo medio del bimestre precedente come fornito dal ministero dello Sviluppo economico (MISE).
Se il costo del gasolio registra una variazione in aumento o in riduzione superiore al 2% rispetto al valore di riferimento iniziale, dal mese successivo rispetto al bimestre di riferimento si applica la variazione della tariffa di trasporto nella misura della quota di incidenza del 30% della variazione.
E di qui il ricalcolo attuale dell’aumento tariffario, considerata la variazione del costo del gasolio nel bimestre luglio-agosto 2021 su quello alla data del 3 giugno 2021, pari al 4,933%, per cui i servizi di trasporto effettuati nel mese di settembre e ottobre 2021 fatturati a ottobre e novembre 2021, vanno maggiorati dell’1,48%.

DISTANZIERE R.T.O. ORES 2020

Previo parere della Commissione Tecnica, le parti nel secondo verbale hanno concordato di sostituire il distanziere vettoriale 2010 (prodotto da Res Data) con il nuovo distanziere al fine di determinare le distanze chilometriche nel settore trasporto contenitori. Pertanto, i contratti di trasporto sottoscritti dal 1° ottobre 2021 tra vettori e committenti, devono richiamare il distanziere quale strumento necessario per la definizione degli elementi di calcolo chilometrico delle tratte, mentre i contratti in essere alla data di entrata in vigore del verbale dovranno essere adeguati a quanto concordato entro e non oltre il 1° febbraio 2022.  Le parti hanno anche deciso di costituire una Commissione Distanziere Nazionale, composta da rappresentanti delle Associazioni dell’autotrasporto, delle Associazioni della committenza e della Società Res Data con il compito di risolvere le diverse interpretazioni e i

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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