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Giudici concordi: «L’eccesso di velocità rilevato col tachigrafo non va multato» | K44Risponde

La normativa europea prevede che il tachigrafo serve a registrare e a far rispettare i tempi di guida e di riposo; una norma del codice della strada italiano consente di utilizzare le registrazioni tachigrafiche per sanzionare il superamento dei limiti di velocità. Diversi autotrasportatori multati hanno presentato ricorso ai giudici di pace competenti che hanno dato loro ragione. In base a quale motivazione? Ma soprattutto, chiunque può presentare ricorso contro tali sanzioni? E se sì, in che tempi e davanti a quale organo giudicante? Ci spiega tutto l’avvocato Roberto Iacovacci, che ha assistito molti degli autisti che hanno ottenuto giustizia

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La normativa europea prevede che il tachigrafo serve a registrare e a far rispettare i tempi di guida e di riposo. Esiste invece una norma del Codice della Strada italiano che consente di utilizzare le registrazioni tachigrafiche per sanzionare il superamento dei limiti di velocità. Una possibilità poco gradita alla Commissione Europea, che già lo scorso novembre lo ha fatto presente al Governo italiano. Da allora risposte ufficiali del nostro Esecutivo non ce ne sono state, in compenso le multe agli autotrasportatori sono proseguite con lo stesso ritmo del passato. Fino a quando diversi autotrasportatori nelle scorse settimane non hanno deciso di presentare ricorso al giudice di pace competente. E tutti i giudici interpellati – a Ferentino come a Prato, a Firenze come ad Arezzo – hanno dato loro ragione. In base a quale motivazione? Ma soprattutto, chiunque può presentare ricorso contro tali sanzioni? E se sì, in che tempi e davanti a quale organo giudicante? Ci spiega tutto l’avvocato Roberto Iacovacci, che ha assistito molti degli autisti che hanno ottenuto giustizia.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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